diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1136 del 05/05/1966 (Rv. 322279 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA - RIUNIONE - CAUSE PENDENTI DINANZI A DIVERSI GIUDICI DI MERITO CON EGUALE COMPETENZA PER GRADO - PENDENZA DELLA CAUSA PREVENTIVAMENTE PROPOSTA IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA ALTRA CAUSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1966-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322279-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA - RIUNIONE - CAUSE PENDENTI DINANZI A DIVERSI GIUDICI DI MERITO CON EGUALE COMPETENZA PER GRADO - PENDENZA DELLA CAUSA PREVENTIVAMENTE PROPOSTA IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO DELLA ALTRA CAUSA - NECESSITA.*

L'unificazione, per ragioni di continenza, di due processi davanti ad uno stesso giudice puo avvenire soltanto nei rapporto tra giudici di merito forniti di uguale Competenza per grado. Pertanto, qualora, nel caso di continenza di due cause, quella preventivamente proposta sia stata definita in grado d'appello e penda il termine per il ricorso per Cassazione (ovvero questo sia stato gia proposto), il giudice di appello dinanzi al quale ancora penda la causa successivamente proposta deve sospendere il processo ex art 295 cod proc civ, in quanto l'eventuale passaggio in giudicato della sentenza nella causa preventivamente proposta determinerebbe la cessazione della situazione di continenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)