Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni tre, dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti.
Art. 2
1. I requisiti di servizio per l'ammissione in concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:
a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilita' e continuita' di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualita' di primario, aiuto o assistente, nelle qualita' di cui sopra;
b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo e' requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea restando le altre condizioni di ammissibilita';
c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, e' requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualita' di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera a);
d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria e' requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.
2. Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, e' equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.
3. I limiti di eta' previsti dagli articoli 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di dieci anni.
Art. 3
1. Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:
a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' e alla durata del servizio medesimo nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;
b) idoneita' conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturita' conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui e' bandito il concorso;
c) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualita' ed alla durata del servizio;
d) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' o alla durata del servizio medesimo, nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;
e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualita' o alla durata del servizio medesimo, nonche', se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;
f) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;
g) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.
Art. 4
1. Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'art. 75 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.
Art. 5
1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sara' designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso;
c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso;
d) da un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.
2. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dall'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;
c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso.
3. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie, di cui all'art. 76 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione dell'infermeria;
b) da un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore al 9°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;
c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.
4. Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.
Art. 6
1. Il punteggio di cui al n. 1 dell'art. 54 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, verra' ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'art. 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato.
Art. 7
1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di direttore di farmacia e di farmacista di cui all'articolo 67 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, da espletarsi, attenendosi ai principi informatori della presente legge, ai sensi degli articoli 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;
b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;
c) da un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;
d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.
2. Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.
Art. 8
1. I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle citta' in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:
a) dal presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso
o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;b) da un medico dei ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore al 7°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica;
c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;
d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.
2. Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.
3. Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
4. Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli articoli 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono sostituiti dai seguenti:
a) anzianita' di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;
b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;
c) eta' non superiore ai cinquantacinque anni.
5. Il limite di eta' previsto dall'art. 46, terzo comma, del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e' elevato di dieci anni.
Art. 9
1. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 marzo 1955
EINAUDI
SCELBA - GAVA - ERMINI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO