Sez. 1, Sentenza n. 12114 del 11/11/1992 (Rv. 479447 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere | Società collegate o ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria per estensione - Liti promosse da (o) nei confronti dell'impresa controllata in amministrazione straordinaria - Cognizione - Giudice competente.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere
Nell'ipotesi di società collegate ovvero ammesse alla procedura dell'amministrazione straordinaria per estensione, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979 n. 95, la competenza a conoscere delle liti promosse, da (o) nei confronti dell'impresa controllata in amministrazione straordinaria, appartiene al tribunale che per primo ha dichiarato lo stato di insolvenza di una delle società del gruppo stesso, affidata al medesimo organo giudiziario che abbia accertato l'insolvenza della prima di esse.
Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)