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Sez. 1 - , Ordinanza n. 1997 del 23/01/2023 (Rv. 666780 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE | Prova documentale - Divieto per il giudice di desumere fatti non allegati dalle parti - Limiti - Riferimento ai soli fatti principali e non anche a quelli secondari - Fondamento. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666780-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - IN GENERE

In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)