Sez. 3, Sentenza n. 718 del 03/03/1976 (Rv. 379367 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA - RELATIVI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONI RELATIVE ALL'ECCEZIONE - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE.*
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - CARATTERE VINCOLANTE - LIMITI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - POTERI DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA AFFERMATIVA DELLA COMPETENZA - RELATIVI MOTIVI - RILEVABILITA D'UFFICIO - PRECLUSIONI RELATIVE ALL'ECCEZIONE - ACCERTAMENTO - POTERE DEL GIUDICE.*
La pronuncia affermativa della Competenza per territorio prescinde dalle limitazioni cui e condizionata la pronuncia declinatoria, sicche, anche in Sede di regolamento di Competenza, mentre non non possono essere rilevati motivi di incompetenza non prospettati tempestivamente dalle parti, possono invece essere rilevati ex officio i motivi che giustificano la Competenza del giudice adito, tenendo conto delle preclusioni in cui sia incorsa la parte che eccepisce l'incompetenza. (Conf 2025/74, mass n 370300).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)