Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 17/01/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158627 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - NERBO DI BUE - NON È TALE - OGGETTI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 4 LEGGE N. 110 DEL 1975 - È COMPRESO.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - ARMI DA TAGLIO - NERBO DI BUE - NON È TALE - OGGETTI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 4 LEGGE N. 110 DEL 1975 - È COMPRESO.*
Il nerbo di bue, strumento di lavoro che non è né da punta né da taglio, (e, quindi, non rientra nella categoria delle armi improprie) è, tuttavia, compreso nella nuova categoria di strumenti previsti dal secondo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 il cui porto è punito solo se avvenga senza giustificato motivo e se gli oggetti siano utilizzabili per l'offesa alla persona.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)