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Sez. L, Sentenza n. 9399 del 06/09/1991 (Rv. 473751 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento | Conguaglio con le indennità corrisposte ai lavoratori ex art. 1, quinto comma, del D.L. n. 663 del 1979 - Applicabilità per il caso di ripetizione dei contributivi indebitamenti versati all'INPS anziché all'INPDAI - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473751-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Versamento

La disposizione del quinto comma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663 - convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1980 n. 33-, che disciplina il caso del conguaglio tra le somme corrisposte ai lavoratori, per l'indennità ivi previste, dal datore di lavoro e le somme da questo dovute all'I.N.P.S., in quanto norma speciale, non è applicabile all'ipotesi del datore di lavoro che pretenda dall'I.N.P.S. la restituzione di contributi indebitamente versati in relazione all'accertato suo obbligo di assicurare i propri dirigenti presso l'I.N.P.D.A.I., con la conseguenza che, in tale ipotesi, configurante un indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ., il creditore ha diritto oltre alla restituzione di quanto indebitamente versato ed agli interessi - i quali decorrono dalla domanda amministrativa di rimborso, avendo questa, come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, caratteristiche analoghe alla domanda giudiziale, quanto alla certezza del "dies a quo" ed all'idoneità dell'atto a rendere consapevole "l'accipiens dell'indebito" -, anche al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod.civ., ove ne ricorrano in concreto i presupposti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 1, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)