Sez. 4, Sentenza n. 11195 del 12/02/2015 Ud. (dep. 17/03/2015) Rv. 262709 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO | Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obblighi del conducente in caso di investimento - Reati - Inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di investimento di persona - Natura di reato omissivo di pericolo - Momento consumativo - Individuazione - Successiva presentazione del conducente alla polizia - Irrilevanza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO
Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l'obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l'accertamento immediato delle modalità e circostanze dell'incidente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 189 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)