Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Testo in vigore al
Art. 111 Ordine di distribuzione delle somme
1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo e' stato autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
2. I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con decreto dal giudice delegato.
Art. 112 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
1. I creditori ammessi a norma dell'art. 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvi i diritti di prelazione. Se pero' dalla sentenza pronunciata a norma dell'art. 101 risulta che il ritardo e' dipeso da causa ad essi non imputabile, i creditori sono ammessi a prelevare sull'attivo non ripartito anche le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni.
Art. 113 Ripartizioni parziali
1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare il novanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori residenti all'estero per i crediti dei quali, essendo stato prorogato il termine, non sia ancora avvenuta la verificazione;
2) ai creditori per i quali e' stato ordinato l'accantonamento delle quote, nonche' ai creditori ammessi con riserva di presentazione del titolo;
3) ai creditori i cui crediti sono soggetti a condizione sospensiva non ancora verificata, compresi i crediti che non possono farsi valere contro il fallito se non previa escussione di un obbligato principale;
4) alle spese future ritenute necessarie dal giudice delegato ed alle somme occorrenti per soddisfare il compenso e le spese dovute al curatore.
Art. 114 Restituzione di somme riscosse
1. Nei casi previsti dall'art. 102 i creditori che hanno partecipato a qualche ripartizione devono restituire le somme riscosse con gli interessi legali.
Art. 115 Pagamento ai creditori
1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato.
Art. 116 Rendiconto del curatore
1. Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato puo' presentare le sue osservazioni. L'udienza non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza e' data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi.
Art. 117 Ripartizione finale
1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 113, se la condizione non si e' ancora verificata, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perche' a suo tempo possa essere o versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori.
3. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili la somma dovuta e' depositata presso un istituto di credito. Il certificato di deposito vale quietanza.
Capo VIII. Della cessazione della procedura fallimentare Sezione I Della chiusura del fallimento
Art. 118 Casi di chiusura
1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nei termini stabiliti nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati il compenso del curatore e le spese di procedura;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4) quando non possa essere utilmente continuata la procedura per insufficienza di attivo.
Art. 119 Decreto di chiusura
1. La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.
2. Il decreto e' soggetto a reclamo entro quindici giorni dalla data di affissione, dinanzi alla corte di appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il reclamante, il curatore e il fallito.
Art. 120 Effetti della chiusura
1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e decadono gli organi preposti al fallimento.
2. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.
Art. 121 Casi di riapertura del fallimento
1. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, puo' ordinare che il fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita' in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame, se accoglie l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4 e 5 dell'art. 16, abbreviandoli non oltre la meta'.
3. La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.
4. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
5. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
Art. 122 Concorso dei vecchi e nuovi creditori
1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma degli articoli 93 a 103.
Art. 123 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 70 sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.
Sezione II. Del concordato
Art. 124 Proposta di concordato
1. Dopo il decreto previsto nell'art. 97, il fallito puo' proporre ai creditori un concordato, presentando domanda al giudice delegato. La domanda deve contenere l'indicazione della percentuale offerta ai creditori chirografari e del tempo del pagamento, e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore.
2. La cessione delle azioni revocatorie come patto di concordato e' ammessa a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato limitatamente alle azioni gia' proposte dal curatore.
3. La cessione non e' ammessa a favore del fallito e dei suoi fideiussori.
Art. 125 Esame della proposta e comunicazione ai creditori
1. Sulla proposta di concordato il giudice chiede il parere del curatore e del comitato dei creditori e, se ritiene la proposta conveniente, ne ordina la comunicazione immediata, con l'indicazione dei suddetti pareri, mediante lettera raccomandata ai creditori, fissando un termine, non inferiore a venti ne' superiore a trenta giorni dalla data del provvedimento, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso. La dichiarazione puo' essere scritta in calce alla comunicazione.
2. Delle dichiarazioni di voto e' presa nota in apposito verbale sottoscritto dal giudice e dal cancelliere.
3. In seguito alla proposta di concordato il giudice delegato puo' sospendere la liquidazione.
4. Se vi sono degli obbligazionisti la proposta di concordato deve essere comunicata al rappresentante degli obbligazionisti e il termine concesso ai creditori per far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso deve essere raddoppiato.
Art. 126 Concordato nel caso di numerosi creditori
1. Se la comunicazione prescritta dall'articolo precedente e' sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari, il tribunale, sentiti il pubblico ministero e il curatore, puo' autorizzare il giudice delegato a disporre che la proposta di concordato, anziche' comunicata singolarmente ai creditori, sia pubblicata, con le conclusioni dei pareri del curatore e del comitato dei creditori, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e, eventualmente, in altri giornali.
Art. 127 Voto nel concordato
1. Hanno diritto al voto i creditori ammessi al passivo, anche se con riserva o provvisoriamente.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. Il voto di adesione deve essere esplicito ed importa rinuncia al diritto di prelazione per l'intero credito, se e' dato senza dichiarazione di limitata rinuncia. Se il concordato non e' approvato, non e' omologato o viene annullato o risoluto, cessano gli effetti della rinuncia.
3. Sono esclusi dal voto o dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.
4. I trasferimenti dei crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto.
Art. 128 Approvazione del concordato
1. Il concordato e' approvato se riporta il consenso della maggioranza numerica dei creditori aventi diritto al voto, la quale rappresenti almeno i due terzi della somma dei loro crediti.
2. I creditori che non fanno pervenire la loro dichiarazione nel termine indicato nell'art. 125 si ritengone consenzienti, salvo quanto disposto dal comma secondo dell'articolo precedente.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di sentenza posteriore alla scadenza del termine indicato nell'art. 125, non influisce sul calcolo della maggioranza.
Art. 129 Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per la votazione, se non si sono raggiunte le maggioranze prescritte, il giudice delegato con decreto in calce al verbale previsto dall'art. 125, comma secondo, dichiara respinta la proposta di concordato. In caso contrario pronuncia ordinanza con la quale dichiara aperto il giudizio di omologazione e fissa l'udienza di comparizione davanti a se' non prima di quindici o non oltre trenta giorni. L'ordinanza e' pubblicata per affissione.
2. I creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possono fare opposizione con atto notificato al curatore e al fallito, costituendosi almeno cinque giorni prima dell'udienza. L'atto d'opposizione deve contenerne i motivi.
3. All'udienza, previa relazione orale del curatore, il giudice sente le parti costituite, il presidente del comitato dei creditori ed il fallito: quindi procede a norma degli articoli 183 e seguenti del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio nel termine di dieci giorni.
4. Cinque giorni prima dell'udienza innanzi al collegio il curatore deposita in cancelleria una relazione motivata col suo parere definitivo. Analoga relazione puo' presentare il comitato dei creditori.
Art. 130 Sentenze di omologazione del concordato
1. Il tribunale accerta l'osservanza delle prescrizioni di legge per l'ammissione e per la validita' del concordato, esamina il merito delle proposte e la serieta' delle garanzie offerte e decide su tutte le opposizioni con unica sentenza, omologando o respingendo il concordato.
2. La sentenza che omologa il concordato stabilisce le modalita' per il pagamento delle somme dovute ai creditori in esecuzione del concordato, o rimette al giudice delegato di stabilirle con decreto successivo non soggetto a reclamo.
3. Se nel concordato sono state concesse ipoteche a garanzia del concordato, il tribunale, nel pronunciare l'omologazione, fissa un breve termine per l'iscrizione delle ipoteche da eseguirsi dal curatore.
4. La sentenza e' pubblicata ed affissa a norma dell'art. 17.
5. Essa e' provvisoriamente esecutiva. Tuttavia, alle scadenze stabilite per i pagamenti, se la sentenza non e' passata in giudicato, le somme dovute per l'adempimento del concordato devono essere depositate presso un istituto di credito designato dal giudice delegato.
Art. 131 Appello contro la sentenza
1. Contro la sentenza che omologa o respinge il concordato possono appellare gli opponenti e il fallito entro quindici giorni dall'affissione.7
2. L'atto d'appello deve essere notificato al curatore, al fallito e alle parti costituite.
3. La sentenza d'appello e' pubblicata a norma dell'art. 17, e il termine per ricorrere per cassazione e' ridotto della meta' e decorre dall'affissione.7
4. Con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato la procedura di fallimento e' chiusa.