Sez. 1 - , Sentenza n. 4933 del 15/01/2020 Cc. (dep. 05/02/2020) Rv. 278074 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Questioni sul titolo esecutivo - Sospensione dell’esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. - Condizioni - Celebrazione dell’udienza camerale - Necessità - Provvedimento di sospensione adottato in via cautelare prima dell’udienza - Possibilità - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Il giudice dell'esecuzione investito di una questione sul titolo esecutivo può disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., solo dopo la celebrazione dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., contestualmente alla dichiarazione di non esecutività del titolo, non essendo previsto che il medesimo possa adottare un provvedimento di sospensione in via cautelare prima di detta udienza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)