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Sez. 1, Sentenza n. 14360 del 03/11/2000 (Rv. 543311 - 01)

ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA - GIUDICE TUTELARE | Potere di vigilanza ex art. 337 cod. civ. - Contenuto - Limiti - Fattispecie in tema di scelta della scuola del figlio minore.
Stato
decisa il 2000-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543311-01

ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - PROVVEDIMENTO - COMPETENZA - GIUDICE TUTELARE

Il potere di vigilanza attribuito dall'articolo 337 cod. civ. al giudice tutelare concerne l'attuazione delle condizioni stabilite sia dal tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà e l'amministrazione dei beni che dal tribunale ordinario per l'affidamento della prole in sede di separazione tra i coniugi; il suo esercizio presuppone l'interpretazione delle condizioni della separazione ma non si estende all'attribuzione di poteri decisori, che non siano meramente applicativi delle condizioni medesime, restando esclusa ogni statuizione modificativa di queste (nella specie le condizioni di separazione prevedevano l'affidamento alla madre e l'accollo al padre, tra l'altro, delle spese scolastiche senza stabilire alcunché sulla scelta della scuola; la S.C. ha escluso che la lacuna e il contrasto sul punto potessero superarsi attraverso l'esercizio del potere di vigilanza del giudice tutelare, essendo necessaria un'integrazione e quindi una modifica dei patti della separazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)