Definizione delle controversie in materia di usi civici
Testo in vigore al
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'art. 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.
3. La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 1501
Art. 9
1. Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, e' istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.
Art. 10
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione col Comune o con l'associazione agraria, sempre che non siasi verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
Art. 11
1. I reclami pendenti avanti le Corti di appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.
2. Il presidente di questa, su richiesta della parte diligente, destinera' l'udienza di comparizione e la cancelleria notifichera' d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.
3. Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sara' fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.
4. Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.
Art. 12
1. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilita' di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
2. Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sara' effettuato in non piu' di cinque rate annuali e sara' garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.
3. Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.