Sez. 3 - , Sentenza n. 18759 del 28/07/2017 (Rv. 645372 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE | Notificazione del precetto - A mezzo del servizio postale - Da parte di qualunque ufficiale giudiziario - Fuori dalla sua circoscrizione - Validità - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE
Il precetto non costituisce atto del processo esecutivo, ma è un presupposto estrinseco ad esso, ossia un atto preliminare stragiudiziale, sicché, in applicazione dell'art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 1229 del 1959 (recante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari), può essere notificato, a richiesta di parte ed a mezzo del servizio postale, ad opera di qualunque ufficiale giudiziario, senza limitazioni territoriali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 491, DPR del 1959 num. 1229 art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)