Sez. 1, Sentenza n. 3454 del 24/10/1968 (Rv. 336585 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FINALITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - FINALITA.*
La consulenza tecnica va intesa non come un mezzo che esoneri dalla prova dei fatti posti a fondamento della pretesa fatta valere in giudizio - essendo tale prova retta dal principio della disponibilita di cui all'art. 115 cod. proc. civ. -, ma come un mezzo sussidiario messo a disposizione del giudice per avere, quando necessario, la possibilita di ricevere chiarimenti in materia tecnica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)