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Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista la notifica del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, della Lituania, del Lussemburgo, del Portogallo, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia e della Spagna, con cui detti Stati membri hanno informato, il 3 aprile 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento,

vista l’approvazione del Parlamento europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

L’Unione si è data come obiettivo la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nel titolo riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di istituire una Procura europea («EPPO»).

L’Unione e gli Stati membri dell’Unione europea hanno l’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione contro i reati che ogni anno cagionano gravi danni finanziari. Eppure, attualmente le autorità giudiziarie penali nazionali non sempre svolgono indagini ed esercitano l’azione penale in merito a questi reati in misura sufficiente.

Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’EPPO.

Nella sessione del 7 febbraio 2017 il Consiglio ha registrato la mancanza di unanimità sul progetto di regolamento.

In conformità dell’articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, un gruppo di diciassette Stati membri ha chiesto, con lettera del 14 febbraio 2017, che il Consiglio europeo fosse investito del progetto di regolamento.

Il 9 marzo 2017 il Consiglio europeo ha discusso il progetto di regolamento e ha preso atto dell’assenza di accordo ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE.

Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO. Pertanto, ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, l’autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE) e all’articolo 329, paragrafo 1, TUE si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata a decorrere dal 3 aprile 2017. Inoltre, con lettere rispettivamente del 19 aprile 2017, del 1o giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 la Lettonia, l’Estonia, l’Austria e l’Italia hanno indicato la propria intenzione di partecipare all’instaurazione della cooperazione rafforzata.

In conformità dell’articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri dell’Unione europea. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate, anche in corso, resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO («Stati membri») si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

In conformità dell’articolo 86 TFUE, l’EPPO dovrebbe essere istituita a partire da Eurojust. Ne consegue che il presente regolamento dovrebbe stabilire relazioni strette tra i due organismi basate su una cooperazione reciproca.

In conformità del TFUE, la competenza materiale dell’EPPO è limitata ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione in conformità del presente regolamento. I compiti dell’EPPO dovrebbero pertanto essere quelli di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e di quelli che sono indissolubilmente connessi a tali reati. L’estensione tale competenza alle forme gravi di criminalità che hanno una dimensione transfrontaliera richiede la decisione unanime del Consiglio europeo.

In ottemperanza al principio di sussidiarietà, l’obiettivo di combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione. La situazione attuale, in cui i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione sono perseguiti penalmente solo su iniziativa delle autorità degli Stati membri dell’Unione europea, non sempre consente di conseguire tale obiettivo in misura sufficiente. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare rafforzare la lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione istituendo l’EPPO, non possono essere conseguiti dai soli Stati membri dell’Unione europea a causa della disorganicità dell’azione penale nazionale contro i reati a danno degli interessi finanziari dell’Unione e possono dunque, a motivo della competenza dell’EPPO a perseguire tali reati, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità, quale enunciato in tale articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi e garantisce di incidere sugli ordinamenti giuridici e sulle strutture istituzionali degli Stati membri nella misura più contenuta possibile.

Il presente regolamento prevede un sistema di competenze concorrenti tra l’EPPO e le autorità nazionali nella lotta ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione basato sul diritto di avocazione dell’EPPO.

Alla luce del principio di leale cooperazione, sia l’EPPO che le autorità nazionali competenti dovrebbero sostenersi e informarsi reciprocamente al fine di combattere efficacemente i reati di competenza dell’EPPO.

Il presente regolamento lascia impregiudicati i sistemi nazionali degli Stati membri per quanto riguarda il modo in cui sono organizzate le indagini penali.

Poiché all’EPPO devono essere conferiti poteri di indagine e di esercizio dell’azione penale, occorre che siano disposte garanzie istituzionali per garantirne l’indipendenza e sancirne l’obbligo di rendere conto nei confronti delle istituzioni dell’Unione.

L’EPPO dovrebbe agire nell’interesse dell’Unione nel suo complesso e non dovrebbe sollecitare né accettare istruzioni da persone esterne all’EPPO.

Il rigido obbligo di rendere conto fa da contrappeso all’indipendenza e ai poteri che il presente regolamento conferisce all’EPPO. Il procuratore capo europeo rende pienamente conto dell’esercizio delle sue funzioni di capo dell’EPPO e, in quanto tale, ha la responsabilità istituzionale globale e risponde delle attività generali dell’EPPO dinanzi al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Di conseguenza, una qualsiasi di queste istituzioni può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») per ottenerne la revoca dall’incarico in determinate circostanze, incluso in caso di colpa grave. È opportuno che la stessa procedura si applichi per la rimozione dei procuratori europei.

L’EPPO dovrebbe pubblicare una relazione annuale pubblica sulle sue attività generali, contenente quanto meno dati statistici sul lavoro dell’EPPO.

La struttura organizzativa dell’EPPO dovrebbe consentire un processo decisionale rapido ed efficiente nello svolgimento delle indagini e dell’azione penale che coinvolgono uno o più Stati membri. La struttura dovrebbe altresì garantire che tutti gli ordinamenti giuridici e tutte le tradizioni giuridiche nazionali degli Stati membri siano rappresentati all’interno dell’EPPO e che siano i procuratori aventi conoscenze dei singoli ordinamenti giuridici ad occuparsi, in linea di principio, delle indagini e dell’azione penale nei loro rispettivi Stati membri.

A tal fine, l’EPPO dovrebbe essere un organo dell’Unione indivisibile che opera come un unico ufficio. Il livello centrale è costituito da un procuratore capo europeo, che è a capo dell’EPPO nel suo complesso e del collegio dei procuratori europei, dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Il livello decentrato è costituito dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

Inoltre, per garantire la coerenza dell’azione dell’EPPO e quindi una tutela equivalente degli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che la struttura organizzativa e il processo decisionale interno dell’EPPO permettano all’ufficio centrale di monitorare, indirizzare e supervisionare tutte le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati.

Nel presente regolamento, i termini «controllo generale», «monitoraggio e indirizzo» e «supervisione» sono usati per descrivere attività di controllo diverse esercitate dall’EPPO. Il concetto di «controllo generale» si dovrebbe intendere riferito all’amministrazione generale delle attività dell’EPPO, in cui sono fornite istruzioni unicamente su questioni aventi per essa un’importanza orizzontale. Il concetto di «monitoraggio e indirizzo» dovrebbe essere inteso come riferimento ai poteri volti a monitorare e indirizzare le singole indagini e azioni penali. La «supervisione» dovrebbe essere intesa come riferita a un’attività di controllo più stretta e costante sulle indagini e azioni penali, comprendente, ove necessario, interventi e istruzioni per questioni relative a indagini e azioni penali.

Il collegio dovrebbe adottare decisioni su questioni strategiche, anche definendo le priorità e la politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale, nonché su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, per esempio in merito all’applicazione del presente regolamento, alla corretta attuazione della politica dell’EPPO in materia di indagini e azione penale o a questioni di principio o di notevole importanza per lo sviluppo di una politica coerente dell’EPPO in materia di indagini e azione penale. Le decisioni del collegio su questioni di ordine generale non dovrebbero incidere sul dovere di indagare e perseguire in conformità del presente regolamento e alla legislazione nazionale. Il collegio dovrebbe fare tutto il possibile per decidere per consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, le decisioni dovrebbero essere adottate mediante votazione.

Le camere permanenti dovrebbero monitorare e indirizzare le indagini e assicurare la coerenza delle attività dell’EPPO. La composizione delle camere permanenti dovrebbe essere determinata in conformità del regolamento interno dell’EPPO, che dovrebbe consentire, tra l’altro, a un procuratore europeo di essere membro di più di una camera permanente, ove ciò sia opportuno per assicurare, nella misura del possibile, un’equa distribuzione del carico di lavoro fra i singoli procuratori europei.

Le camere permanenti dovrebbero essere presiedute dal procuratore capo europeo, da uno dei sostituti del procuratore capo europeo o da un procuratore europeo in conformità dei principi stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO.

I casi dovrebbero essere ripartiti tra le camere permanenti sulla base di un sistema di assegnazione casuale al fine di garantire, per quanto possibile, un’equa distribuzione del carico di lavoro. Dovrebbe esservi la possibilità di deviare da tale sistema, su decisione del procuratore capo europeo, per garantire il funzionamento corretto ed efficiente dell’EPPO.

È opportuno nominare membro del collegio un procuratore europeo per ciascuno Stato membro. I procuratori europei dovrebbero, in linea di principio, supervisionare, per conto della camera permanente competente, le indagini e le azioni penali di cui si occupano i procuratori europei delegati nel rispettivo Stato membro di origine. Occorre che essi fungano da collegamento tra l’ufficio centrale e il livello decentrato dei rispettivi Stati membri, agevolando il funzionamento dell’EPPO in quanto ufficio unico. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe altresì verificare la conformità di ogni istruzione con la legislazione nazionale e informare la camera permanente in caso di non conformità delle istruzioni.

Per ragioni attinenti al carico di lavoro legato al numero elevato di indagini e azioni penali in un determinato Stato membro, un procuratore europeo dovrebbe poter chiedere che, in via eccezionale, la supervisione di talune indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei. La decisione dovrebbe essere adottata dal procuratore capo europeo con l’assenso del procuratore europeo che si farebbe carico dei casi in questione. I criteri per tali decisioni dovrebbero essere stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO e prevedere, tra l’altro, che il procuratore europeo che si fa carico dei casi abbia una conoscenza sufficiente della lingua e dell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato.

Le indagini dell’EPPO dovrebbero di norma essere affidate ai procuratori europei delegati negli Stati membri. Questi ultimi dovrebbero svolgere dette indagini in conformità del presente regolamento e, per quanto riguarda le questioni che non rientrano nel relativo ambito di applicazione, in conformità della legislazione nazionale. I procuratori europei delegati dovrebbero svolgere i propri compiti sotto la supervisione del procuratore europeo incaricato della supervisione e in base alle indicazioni e istruzioni della camera permanente competente. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali decisioni adottate dal procuratore europeo delegato dovrebbe rientrare nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO. In tal caso, gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di prevedere il riesame da parte degli organi giurisdizionali nazionali, fatti salvi l’articolo 19 TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

Le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti si esplicano fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione finale che stabilisce se l’indagato o imputato abbia commesso il reato, incluse, se del caso, l’irrogazione della pena e la definizione delle azioni o dei ricorsi giudiziari proponibili fino a quando detta decisione non sia divenuta definitiva.

I procuratori europei delegati dovrebbero essere parte integrante dell’EPPO e, in quanto tali, nell’indagare e perseguire i reati di competenza dell’EPPO, dovrebbero agire esclusivamente per conto e in nome dell’EPPO nel territorio dei rispettivi Stati membri. Ciò dovrebbe comportare che sia loro conferito, ai sensi del presente regolamento, uno status funzionalmente e giuridicamente indipendente, diverso da qualunque status conferito a norma del diritto nazionale.

Nonostante il loro status speciale ai sensi del presente regolamento, è opportuno che i procuratori europei delegati, nel corso del loro mandato, siano anche membri di una procura, vale a dire procuratori o membri della magistratura, del loro Stato membro, il quale dovrebbe conferire loro almeno gli stessi poteri dei procuratori nazionali.

Il procuratore europeo delegato dovrebbe essere tenuto a seguire le istruzioni fornite dalle camere permanenti e dai procuratori europei. Qualora un procuratore europeo delegato ritenga che l’istruzione comporti l’adozione da parte sua di un provvedimento che non sarebbe conforme alla legislazione nazionale, dovrebbe chiedere il riesame di tali istruzioni da parte del procuratore capo europeo.

È opportuno che il procuratore europeo delegato incaricato di un caso comunichi al procuratore europeo incaricato della supervisione e alla camera permanente competente eventuali sviluppi significativi relativi al caso, quali l’adozione di misure investigative o modifiche dell’elenco degli indagati.

Al fine di assicurare una politica comune in materia di indagini e azione penale, è opportuno che le camere permanenti esercitino il loro potere decisionale in fasi specifiche del procedimento dell’EPPO. Esse dovrebbero adottare decisioni sulla base di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, in casi eccezionali, una camera permanente dovrebbe poter adottare una decisione senza un progetto di decisione del procuratore europeo delegato incaricato del caso. In tali casi, il procuratore europeo incaricato della supervisione può presentare tale progetto di decisione.

In casi specifici, una camera permanente dovrebbe poter delegare il proprio potere decisionale al procuratore europeo incaricato della supervisione, qualora il reato non sia grave o il procedimento non sia complesso. Nel valutare il grado di gravità di un reato è opportuno tenere conto delle ripercussioni a livello dell’Unione.

Il regolamento interno dell’EPPO dovrebbe prevedere un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei cui fare ricorso nei casi in cui un procuratore europeo non possa per un breve periodo svolgere i suoi compiti, per esempio in caso di assenza.

Inoltre, se il procuratore europeo si dimette, è rimosso dal suo incarico o lo abbandona per qualsiasi altro motivo, oppure in caso, ad esempio, di malattia prolungata, è opportuno che sia sostituito da uno dei procuratori europei delegati del suo Stato membro. Tale sostituzione dovrebbe limitarsi a un periodo di massimo tre mesi. La possibilità di prorogare tale termine dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del collegio, se ritenuto necessario, tenuto conto del carico di lavoro dell’EPPO e della durata dell’assenza, in attesa della sostituzione definitiva o del ritorno del procuratore europeo. Per il periodo della sostituzione, il procuratore europeo delegato che sostituisce il procuratore europeo non dovrebbe più essere incaricato delle indagini e delle azioni penali da esso condotte in quanto procuratore europeo delegato o procuratore nazionale. Per quanto riguarda i procedimenti dell’EPPO che sono stati gestiti dal procuratore europeo delegato in sostituzione di un procuratore europeo, dovrebbero applicarsi le norme di riassegnazione dell’EPPO.

La procedura di nomina del procuratore capo europeo e dei procuratori europei dovrebbe garantirne l’indipendenza. La loro legittimazione dovrebbe discendere dalle istituzioni dell’Unione coinvolte nella procedura di nomina. È opportuno che il collegio nomini i sostituti del procuratore capo europeo scegliendo tra i suoi membri.

Un comitato di selezione dovrebbe stabilire una rosa di candidati per il posto di procuratore capo europeo. Il potere di stabilire le regole di funzionamento del comitato e di nominarne i membri dovrebbe essere conferito al Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione. Tale competenza di esecuzione rispecchierebbe i poteri specifici conferiti al Consiglio a norma dell’articolo 86 TFUE ed è riflesso della natura specifica dell’EPPO, che resterà saldamente integrata nei sistemi giuridici nazionali pur essendo al tempo stesso un organo dell’Unione. L’EPPO opererà nell’ambito di procedimenti in cui la maggior parte degli altri attori, quali gli organi giurisdizionali, la polizia o altre autorità incaricate dell’applicazione della legge, sono soggetti nazionali; il Consiglio ha pertanto un interesse specifico a essere strettamente coinvolto nella procedura di nomina. Il conferimento di detti poteri al Consiglio, inoltre, tiene adeguatamente conto della natura potenzialmente sensibile dei poteri decisionali aventi implicazioni dirette per le strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero nominare, di comune accordo, al posto di procuratore capo uno dei candidati preselezionati.

Ciascuno Stato membro dovrebbe designare tre candidati al posto di procuratore europeo, che il Consiglio selezionerà e nominerà. Al fine di assicurare la continuità dei lavori del collegio, ogni tre anni si dovrebbe procedere a un rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei. È opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per il primo mandato e durante lo stesso. Tale competenza di esecuzione rispecchia il potere conferito al Consiglio di selezionare e nominare i procuratori europei. Ciò è giustificato anche dalla natura specifica del ruolo dei procuratori europei, in quanto collegati ai rispettivi Stati membri pur essendo al tempo stesso membri del collegio e, più in generale, dalla natura specifica dell’EPPO, seguendo la stessa logica alla base della competenza di esecuzione conferita al Consiglio relativamente alla definizione delle norme di funzionamento del comitato e alla nomina dei suoi membri. Il Consiglio dovrebbe tenere conto dell’equilibrio geografico tra gli Stati membri al momento di decidere in merito al rinnovo parziale di un terzo dei procuratori europei durante il loro primo mandato.

La procedura di nomina dei procuratori europei delegati dovrebbe garantire che questi siano parte integrante dell’EPPO, rimanendo nel contempo integrati a livello operativo nei loro sistemi giuridici e nelle loro strutture giudiziarie e di iniziativa penale nazionali. Gli Stati membri dovrebbero designare i candidati al posto di procuratore europeo delegato, che il collegio dovrebbe nominare su proposta del procuratore capo europeo.

Per assicurare l’adeguata gestione del carico di lavoro dell’EPPO, è opportuno che vi siano due o più procuratori europei delegati in ciascuno Stato membro. Il procuratore capo europeo dovrebbe approvare il numero dei procuratori europei delegati per Stato membro, nonché la ripartizione funzionale e territoriale dei compiti tra di essi, in consultazione con ciascuno Stato membro. Durante dette consultazioni si dovrebbe prendere in debita considerazione l’organizzazione delle procure nazionali. La nozione di ripartizione funzionale delle competenze tra i procuratori europei delegati potrebbe consentire una ripartizione dei compiti.

Il numero totale di procuratori europei delegati di uno Stato membro può essere modificato previa approvazione del procuratore capo europeo e subordinatamente ai limiti della linea di bilancio annuale dell’EPPO.

Il collegio dovrebbe essere responsabile dei provvedimenti disciplinari riguardanti i procuratori europei delegati quando agiscono ai sensi del presente regolamento. Poiché i procuratori europei delegati continuano a essere membri attivi delle procure o della magistratura degli Stati membri e possono inoltre espletare le funzioni di procuratori nazionali, per motivi non connessi al presente regolamento possono applicarsi disposizioni disciplinari nazionali. Tuttavia, viste le sue responsabilità di gestione dell’EPPO e al fine di tutelare l’integrità e l’indipendenza di quest’ultima, è opportuno che in tali casi il procuratore capo europeo sia informato della rimozione o di eventuali provvedimenti disciplinari.

Il lavoro dell’EPPO dovrebbe, in linea di massima, essere svolto in forma elettronica. Occorre istituire un sistema automatico di gestione dei fascicoli, di proprietà dell’EPPO e da essa gestito. Le informazioni contenute in tale sistema dovrebbero includere le informazioni ricevute in merito a eventuali reati di competenza dell’EPPO, come pure informazioni provenienti dai fascicoli, anche se chiusi. Al momento di istituire il sistema automatico di gestione dei fascicoli, l’EPPO dovrebbe garantire che detto sistema consenta all’EPPO di operare come un ufficio unico in cui i fascicoli gestiti dai procuratori europei delegati sono a disposizione dell’ufficio centrale per l’esercizio dei suoi compiti decisionali, di monitoraggio e di direzione, e di indirizzo e di supervisione.

È opportuno che le autorità nazionali informino senza ritardo l’EPPO di qualsiasi condotta che potrebbe costituire un reato di sua competenza. Nei casi che non rientrano nel suo ambito di competenza, l’EPPO dovrebbe informare le autorità nazionali competenti dei fatti che potrebbero costituire un reato, per esempio di falsa testimonianza, di cui viene a conoscenza.

Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione, come pure le autorità nazionali, dovrebbero fornire all’EPPO, senza ritardo, le informazioni riguardanti reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la sua competenza. L’EPPO può altresì ricevere o raccogliere informazioni anche da altre fonti, ad esempio da parti private. Un meccanismo di verifica interno all’EPPO dovrebbe mirare a valutare se, sulla base delle informazioni ricevute, siano soddisfatte le condizioni relative alla competenza materiale, territoriale e personale dell’EPPO.

Gli informatori possono portare nuove informazioni all’attenzione dell’EPPO contribuendo in tal modo alla sua attività volta a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. La segnalazione di irregolarità potrebbe tuttavia essere scoraggiata dal timore di ritorsioni. Al fine di agevolare l’individuazione di reati rientranti nella competenza dell’EPPO, gli Stati membri sono incoraggiati a instaurare, in conformità del rispettivo diritto nazionale, procedure efficaci volte a consentire la segnalazione di eventuali reati di competenza dell’EPPO e a garantire la protezione delle persone che segnalano tali reati da ritorsioni, in particolare da atti pregiudizievoli o discriminatori in ambito lavorativo. L’EPPO dovrebbe, se necessario, elaborare proprie regole interne.

Al fine di adempiere pienamente all’obbligo di informare l’EPPO in caso di presunto reato di sua competenza, le autorità nazionali degli Stati membri e tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione dovrebbero seguire le procedure di segnalazione esistenti e disporre di meccanismi efficaci per una valutazione preliminare delle denunce che ricevono. Le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione possono avvalersi dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») a tal fine.

Le autorità degli Stati membri dovrebbero istituire un sistema che assicuri che le informazioni siano comunicate all’EPPO il più presto possibile. Spetta agli Stati membri decidere se istituire un sistema diretto o centralizzato.

Il rispetto di detto obbligo di segnalazione è fondamentale per il buon funzionamento dell’EPPO e dovrebbe essere interpretato estensivamente in modo da garantire che le autorità nazionali segnalino casi relativamente a cui non è possibile valutare immediatamente taluni criteri (ad esempio il livello del danno o le sanzioni applicabili). L’EPPO dovrebbe inoltre poter chiedere, caso per caso, informazioni alle autorità degli Stati membri in merito ad altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Ciò non dovrebbe considerarsi come una possibilità per l’EPPO di chiedere informazioni sistematiche o periodiche alle autorità degli Stati membri in merito a reati minori.

Per assicurare l’efficienza delle indagini su reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e il rispetto del principio del ne bis in idem può essere necessario, in taluni casi, estendere le indagini ad altri reati ai sensi del diritto nazionale, qualora questi ultimi siano indissolubilmente connessi a un reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione. La nozione di «reati indissolubilmente connessi» dovrebbe essere considerata alla luce della relativa giurisprudenza che, per l’applicazione del principio del ne bis in idem, adotta come criterio pertinente l’identità dei fatti materiali (o fatti sostanzialmente identici), intesa come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro nel tempo e nello spazio.

L’EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza, qualora i reati siano indissolubilmente connessi e il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione sia prevalente in termini di gravità del reato in causa quale rispecchiata nella massima sanzione suscettibile di essere irrogata.

Tuttavia, l’EPPO dovrebbe avere il diritto di esercitare competenza anche nei casi di reati indissolubilmente connessi in cui il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione non sia prevalente in termini di livello delle sanzioni, ma l’altro reato indissolubilmente connesso sia ritenuto di carattere accessorio poiché meramente strumentale al reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare qualora tale altro reato sia stato commesso principalmente al fine di creare le condizioni per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione, come un reato strettamente finalizzato a procurarsi i mezzi materiali o giuridici per commettere il reato che lede gli interessi finanziari dell’Unione o per assicurarsi il relativo profitto o prodotto.

La nozione di reati relativi alla partecipazione ad un’organizzazione criminale dovrebbe essere soggetta alla definizione prevista dalla legislazione nazionale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio3 e può comprendere, per esempio, l’appartenenza a tale organizzazione criminale o la sua organizzazione e direzione.

È opportuno che la competenza dell’EPPO per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione prevalga, di norma, sulle rivendicazioni di competenza nazionali, in modo da garantire la coerenza e assicurare la direzione delle indagini e azioni penali a livello dell’Unione. Per quanto riguarda tali reati le autorità degli Stati membri dovrebbero astenersi da qualsiasi azione, salvo ove siano necessarie misure urgenti, fintantoché l’EPPO non avrà deciso se condurre o meno un’indagine.

Si dovrebbe considerare che un caso particolare abbia ripercussioni a livello dell’Unione, tra l’altro, quando un reato ha natura e portata transnazionali, quando tale reato vede coinvolta un’organizzazione criminale, o quando il tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o la reputazione delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione.

Nei casi in cui l’EPPO non possa esercitare la sua competenza in un caso particolare perché vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima, l’EPPO dovrebbe comunque poter esercitare la sua competenza purché sia in una posizione migliore per svolgere indagini o esercitare l’azione penale rispetto alle autorità dei rispettivi Stato membro o Stati membri. L’EPPO potrebbe apparire in una posizione migliore, tra l’altro, quando sarebbe più efficace lasciare che sia l’EPPO a svolgere indagini ed esercitare l’azione penale in merito ai reati in questione in ragione della loro natura e della loro portata transnazionali, quando i reati vedono coinvolte organizzazioni criminali, o quando un tipo specifico di reato potrebbe costituire una grave minaccia per gli interessi finanziari dell’Unione o il credito delle istituzioni dell’Unione e la fiducia dei cittadini dell’Unione. In tali casi, l’EPPO dovrebbe poter esercitare la propria competenza con il consenso delle autorità nazionali competenti dello Stato membro o degli Stati membri laddove sia stato arrecato un danno a tale altra vittima.

Quando un’autorità giudiziaria o di polizia di uno Stato membro avvia un’indagine su un reato e ritiene che l’EPPO non possa esercitare la propria competenza, ne informa l’EPPO per consentire a quest’ultima di valutare se debba esercitare competenza.

In caso di disaccordo sulle questioni relative all’esercizio di competenza, è opportuno che siano le autorità nazionali competenti a decidere in merito all’attribuzione delle competenze. La nozione di autorità nazionali competenti dovrebbe essere intesa come riferimento a qualsiasi autorità giudiziaria competente a decidere sull’attribuzione della competenza conformemente al diritto nazionale.

Dovendo l’EPPO esercitare l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, occorre che la sua competenza sia definita con riferimento al diritto penale degli Stati membri che qualifica come reato gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e stabilisce le sanzioni irrogabili in applicazione della normativa pertinente dell’Unione, in particolare la direttiva (UE) 2017/1371, nell’ordinamento giuridico nazionale.

L’EPPO dovrebbe esercitare la propria competenza nel modo più ampio possibile, in modo da estendere le indagini e l’azione penale ai reati commessi al di fuori del territorio degli Stati membri.

Le indagini e l’azione penale dell’EPPO dovrebbero informarsi ai principi di proporzionalità, imparzialità ed equità nei confronti dell’indagato o dell’imputato. Ciò implica l’obbligo di raccogliere tutti i tipi di prova, sia a carico che a discarico, di propria iniziativa o su richiesta della difesa.

Al fine di garantire la certezza del diritto e combattere efficacemente i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno che le attività di indagine e relative all’azione penale dell’EPPO siano informate al principio di legalità, per cui l’EPPO applica rigorosamente le norme stabilite nel presente regolamento riguardanti, in particolare, la competenza e il suo esercizio, l’avvio delle indagini, la chiusura delle indagini, il rinvio di un caso, l’archiviazione del caso e le procedure semplificate di azione penale.

Al fine di tutelare al meglio i diritti del convenuto, in linea di principio l’indagato o l’imputato dovrebbero essere oggetto di una sola indagine o azione penale da parte dell’EPPO. Ove un reato sia stato commesso da più persone, l’EPPO dovrebbe, in linea di principio, aprire un solo caso e condurre indagini congiunte nei confronti di tutti gli indagati o imputati.

Se più procuratori europei delegati hanno avviato indagini in relazione allo stesso reato, la camera permanente dovrebbe, se del caso, riunire tali indagini. La camera permanente può decidere di non riunire o di separare successivamente tali procedimenti qualora ciò sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini, ad esempio se un procedimento nei confronti di un indagato o di un imputato può essere chiuso in una fase più precoce, mentre i procedimenti nei confronti di altri indagati o imputati devono ancora proseguire, o se la separazione del caso può abbreviare il periodo di detenzione preventiva di uno degli indagati. Ove diverse camere permanenti siano incaricate dei casi da riunire, il regolamento interno dell’EPPO dovrebbe stabilire la competenza e la procedura adeguate. Qualora la camera permanente decida di separare un caso, la sua competenza per i casi che ne risultano dovrebbe essere mantenuta.

L’EPPO dovrebbe appoggiarsi alle autorità nazionali, comprese le autorità di polizia, in particolare per l’esecuzione delle misure coercitive. In virtù del principio di leale cooperazione, tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi dell’Unione, compresi Eurojust, Europol e l’OLAF, dovrebbero prestare attivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell’EPPO, e cooperare con la stessa, dal momento in cui l’EPPO riceve la notizia di reato fino a quando decide se avviare l’azione penale o disporre altrimenti.

Per l’efficacia delle indagini e dell’azione penale nei confronti dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione è indispensabile che l’EPPO possa raccogliere prove avvalendosi almeno di un insieme minimo di misure investigative, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità. È opportuno che l’EPPO possa ricorrere a tali misure per i reati di sua competenza, almeno nei casi in cui essi sono punibili con una pena massima di almeno quattro anni di reclusione, ai fini delle indagini e dell’azione penale; tuttavia, dette misure possono essere soggette a limitazioni in conformità del diritto nazionale.

Oltre all’insieme minimo di misure investigative di cui al presente regolamento, i procuratori europei delegati dovrebbero essere autorizzati a chiedere o a disporre qualsiasi misura che il diritto nazionale mette a disposizione dei procuratori in casi nazionali analoghi. La disponibilità dovrebbe essere garantita in tutte le situazioni in cui la misura investigativa richiesta è prevista, fermo restando che può essere soggetta a limitazioni in conformità del diritto nazionale.

Nei casi transfrontalieri, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe potersi appoggiare al procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza qualora le misure debbano essere intraprese in altri Stati membri. Se per tali misure è richiesta un’autorizzazione giudiziaria, occorre specificare chiaramente in quale Stato membro essa dovrebbe essere ottenuta, ma in ogni caso dovrebbe esservene solo una. In caso di rifiuto definitivo della misura investigativa da parte delle autorità giudiziarie, vale a dire una volta esperite tutte le vie di ricorso, il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe ritirare la richiesta o l’ordinanza.

La possibilità, prevista nel presente regolamento, di ricorrere a strumenti giuridici di reciproco riconoscimento o di cooperazione transfrontaliera non dovrebbe sostituire le norme specifiche relative alle indagini transfrontaliere ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe piuttosto integrarle al fine di assicurare che, nello svolgimento delle indagini o dell’azione penale, qualora in un’indagine transfrontaliera si renda necessario il ricorso a una misura che però non è prevista nel diritto nazionale per una situazione puramente interna, essa possa essere utilizzata conformemente alla legislazione nazionale di attuazione del pertinente strumento.

Le disposizioni del presente regolamento sulla cooperazione transfrontaliera non dovrebbero pregiudicare gli strumenti giuridici esistenti volti ad agevolare la cooperazione transfrontaliera tra autorità nazionali diverse da procuratori o autorità giudiziarie. Lo stesso dovrebbe valere per le autorità nazionali che collaborano sulla base del diritto amministrativo.

È opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative all’arresto preventivo e alla consegna transnazionale non pregiudichino le procedure specifiche vigenti negli Stati membri in cui non è richiesta un’autorizzazione giudiziaria per l’arresto iniziale di un indagato o di un imputato.

Il procuratore europeo delegato incaricato del caso dovrebbe essere autorizzato a emettere o chiedere mandati d’arresto europei nell’ambito di competenza dell’EPPO.

Qualora l’indagine riveli che il reato non è di competenza dell’EPPO, quest’ultima dovrebbe essere autorizzata a rimettere il caso alle autorità nazionali. In tale remissione, occorre che le autorità nazionali mantengano tutte le prerogative stabilite dal diritto nazionale in merito all’apertura, al proseguimento o all’archiviazione dell’indagine.

Ai sensi del presente regolamento, l’EPPO esercita l’azione penale, il che implica la formulazione di capi d’accusa nei confronti dell’indagato o dell’imputato e la scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere. La decisione di incriminare l’indagato o l’imputato dovrebbe, in linea di principio, essere adottata dalla camera permanente competente sulla base di un progetto di decisione del procuratore europeo delegato, onde garantire una politica comune in materia di azione penale. La camera permanente dovrebbe poter prendere una decisione entro 21 giorni dal ricevimento del progetto di decisione, anche richiedendo ulteriori prove, prima di decidere di portare un caso in giudizio, ma non una decisione di archiviazione di un caso che il procuratore europeo delegato abbia proposto di portare in giudizio.

Lo Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere dovrebbe essere scelto dalla camera permanente competente in base a una serie di criteri stabiliti nel presente regolamento. La camera permanente dovrebbe decidere sulla base di una relazione e un progetto di decisione elaborati dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, che dovrebbero essere trasmessi alla camera permanente dal procuratore europeo incaricato della supervisione, se necessario unitamente alla sua valutazione. Il procuratore europeo incaricato della supervisione dovrebbe conservare la piena facoltà di fornire al procuratore europeo delegato le istruzioni specifiche di cui al presente regolamento.

È necessario che le prove presentate dall’EPPO all’organo giurisdizionale non siano considerate inammissibili per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro o conformemente al diritto di un altro Stato membro, purché l’organo giurisdizionale di merito ritenga che la loro ammissione rispetti l’imparzialità del giudice e i diritti della difesa dell’indagato o dell’imputato sanciti dalla Carta. Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta, in particolare al titolo VI, dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali di cui l’Unione o tutti gli Stati membri sono parte, compresa la convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione. In linea con tali principi e nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nessun elemento del presente regolamento può essere interpretato nel senso che agli organi giurisdizionali sia vietato applicare i principi fondamentali del diritto nazionale in materia di imparzialità del giudice da essi applicati nei propri sistemi nazionali, compresi i sistemi di common law.

Tenuto conto del principio di legalità, in presenza di prove sufficienti e in assenza di impedimenti giuridici, oppure nel caso in cui non sia stata applicata una procedura semplificata di azione penale, le indagini dell’EPPO dovrebbero, di norma, comportare l’azione penale dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente. I motivi di archiviazione di un caso sono stabiliti in modo esaustivo nel presente regolamento.

I sistemi giuridici nazionali prevedono vari tipi di procedure semplificate di azione penale, che possono prevedere o meno l’intervento di un organo giurisdizionale, ad esempio nella forma di patteggiamenti con l’indagato o con l’imputato. Laddove tali procedure esistano, al procuratore europeo delegato dovrebbe essere conferito il potere di applicarle alle condizioni previste dal diritto nazionale e nelle situazioni previste dal presente regolamento. Tali situazioni dovrebbero comprendere casi in cui il danno finale causato dal reato, al netto dell’eventuale recupero di un importo corrispondente a tale danno, non sia rilevante. In considerazione dell’interesse rivestito da una politica dell’EPPO coerente ed efficace in materia di azione penale, la camera permanente competente dovrebbe sempre essere chiamata a esprimere il proprio consenso circa l’uso di tali procedure. Una volta applicata con successo la procedura semplificata, il caso dovrebbe formare oggetto di un provvedimento definitivo.

Il presente regolamento fa obbligo all’EPPO di rispettare, in particolare, il diritto a un giudice imparziale, i diritti della difesa e la presunzione di innocenza sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta. L’articolo 50 della Carta, che tutela il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem), garantisce che l’azione penale promossa dall’EPPO non porti a una doppia condanna. Le attività dell’EPPO dovrebbero essere pertanto pienamente conformi a tali diritti e il presente regolamento dovrebbe essere applicato e interpretato di conseguenza.

L’articolo 82, paragrafo 2, TFUE permette all’Unione di stabilire norme minime sui diritti della persona nella procedura penale, al fine di assicurare il rispetto dei diritti della difesa e l’imparzialità del giudice. Tali norme minime sono state definite gradualmente dal legislatore dell’Unione all’interno di direttive riguardanti diritti specifici.

Alle attività dell’EPPO dovrebbero applicarsi i diritti della difesa previsti dal diritto dell’Unione pertinente, come le direttiva 2010/64/UE4, 2012/13/UE5, 2013/48/UE6, la direttiva (UE) 2016/3437, (UE) 2016/19198, del Parlamento europeo e del Consiglio quali attuate dal diritto nazionale. Di tali diritti, come pure dei diritti previsti dal diritto nazionale di chiedere la nomina di periti o l’escussione di testimoni ovvero che l’EPPO produca in altro modo prove per conto della difesa, dovrebbe beneficiare qualunque indagato o imputato in relazione al quale l’EPPO avvia un’indagine.

L’articolo 86, paragrafo 3, TFUE permette al legislatore dell’Unione di stabilire le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali adottati dall’EPPO nell’esercizio delle sue funzioni. Tale competenza conferita al legislatore dell’Unione è riflesso della natura specifica dei compiti e della struttura dell’EPPO, che è diversa da tutti gli altri organi e agenzie dell’Unione e richiede norme speciali in materia di controllo giurisdizionale.

Ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, TFUE, l’EPPO esercita l’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. Gli atti predisposti dall’EPPO nel corso delle indagini sono strettamente collegati all’azione penale che ne può conseguire, e pertanto producono i loro effetti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. In molti casi procederanno a tali atti le autorità di contrasto nazionali su istruzione dell’EPPO, in taluni casi previa autorizzazione di un organo giurisdizionale nazionale. Di conseguenza, è opportuno considerare che gli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi dovrebbero essere soggetti al controllo degli organi giurisdizionali nazionali competenti conformemente alle procedure e ai requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Ciò dovrebbe garantire che gli atti procedurali dell’EPPO adottati prima dell’imputazione e destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi (una categoria che comprende l’indagato, la vittima e altri interessati i cui diritti potrebbero essere pregiudicati da tali atti) siano soggetti al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. Gli atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, che sarà determinata sulla base dei criteri stabiliti nel presente regolamento, sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e dovrebbero pertanto essere assoggettati al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali al più tardi nella fase processuale. I ricorsi dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti per omissioni dell’EPPO riguardano gli atti procedurali che l’EPPO ha l’obbligo legale di adottare e che sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Nei casi in cui il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi o preveda ricorsi giudiziari in altri casi di omissione, il presente regolamento non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a dette disposizioni giuridiche. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a prevedere il controllo giurisdizionale da parte degli organi giurisdizionali nazionali competenti degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, come la nomina di esperti o il rimborso delle spese sostenute dai testimoni. Infine, le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano i poteri degli organi giurisdizionali di merito nazionali.

È opportuno che la legittimità degli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi sia soggetta al controllo giurisdizionale degli organi giurisdizionali nazionali. A tale proposito è opportuno garantire rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Inoltre, come sottolineato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, le modalità procedurali nazionali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività). Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi sul diritto dell’Unione, compreso il presente regolamento, e sul diritto nazionale, che si applica agli aspetti non trattati dal presente regolamento. Come sottolineato nella giurisprudenza della Corte di giustizia, è opportuno che gli organi giurisdizionali nazionali sottopongano sempre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia qualora nutrano dubbi sulla validità di tali atti rispetto al diritto dell’Unione. Tuttavia, gli organi giurisdizionali nazionali non possono deferire alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla validità degli atti procedurali dell’EPPO per quanto riguarda il diritto processuale nazionale o le disposizioni nazionali di recepimento di direttive, anche se il presente regolamento vi fa riferimento. Rimangono tuttavia impregiudicati i rinvii pregiudiziali riguardanti l’interpretazione delle disposizioni di diritto primario, compresi i trattati e la Carta, o l’interpretazione e la validità delle disposizioni del diritto derivato dell’Unione, compresi il presente regolamento e le direttive applicabili. Inoltre, il presente regolamento non esclude la possibilità che gli organi giurisdizionali nazionali verifichino la validità degli atti procedurali dell’EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi in relazione al principio di proporzionalità sancito dal diritto nazionale.

La disposizione del presente regolamento relativa al controllo giurisdizionale non incide sui poteri della Corte di giustizia di controllare le decisioni amministrative dell’EPPO che sono destinate a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, vale a dire le decisioni che non sono adottate nell’esercizio delle sue funzioni volte a svolgere indagini, esercitare l’azione penale o portare casi in giudizio. Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicata la possibilità, per uno Stato membro dell’Unione europea, per il Parlamento europeo, per il Consiglio o la Commissione, di proporre ricorsi per l’annullamento ai sensi dell’articolo 263, secondo comma, e dell’articolo 265, primo comma, TFUE, e procedimenti di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 TFUE.

Al trattamento dei dati personali amministrativi effettuato dall’EPPO si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio9.

Occorre garantire in tutto il territorio dell’Unione un’applicazione coerente ed omogenea delle norme relative alla tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

La dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata al TUE e al TFUE, prevede che possano rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all’articolo 16 TFUE.

Le norme del presente regolamento relative alla protezione dei dati personali dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente all’interpretazione e all’applicazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio10, che si applicherà al trattamento di dati personali effettuato dalle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell’articolo 47 della Carta e nell’articolo 6 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Le disposizioni del presente regolamento in materia di protezione dei dati non pregiudicano le norme applicabili relativamente all’ammissibilità dei dati personali come prova nei procedimenti penali.

Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono affiliati all’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL). Per svolgere la propria missione, l’INTERPOL riceve, conserva e diffonde dati personali nell’intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l’Unione e l’INTERPOL promuovendo un efficace scambio di dati personali ma assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora dati personali operativi siano trasferiti dall’EPPO all’INTERPOL e a paesi che hanno distaccato membri presso l’INTERPOL, dovrebbe trovare applicazione il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio11 e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio12.

Quando l’EPPO trasferisce dati personali operativi a un’autorità di un paese terzo o a un’organizzazione internazionale o all’INTERPOL in virtù di un accordo internazionale concluso a norma dell’articolo 218TFUE, adeguate garanzie per la protezione della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche dovrebbero assicurare il rispetto delle norme di protezione dei dati del presente regolamento.

Al fine di garantire un monitoraggio efficace, affidabile e coerente del rispetto e dell’applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i dati personali operativi, come richiesto dall’articolo 8 della Carta, il garante europeo della protezione dei dati dovrebbe avere i compiti di cui al presente regolamento, nonché poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, correttivi e consultivi, che costituiscono i mezzi necessari per eseguire tali compiti. I poteri del garante europeo della protezione dei dati, tuttavia, non dovrebbero interferire in modo indebito con le norme specifiche per i procedimenti penali, compresi l’individuazione e il perseguimento di reati, o con l’indipendenza della magistratura.

Al fine di consentire all’EPPO di svolgere i suoi compiti e di tenere conto degli sviluppi delle tecnologie dell’informazione, e alla luce dei progressi della società dell’informazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’elencazione e l’aggiornamento dell’elenco delle categorie di dati personali operativi e delle categorie di interessati di cui all’allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201613. In particolare, al fine di garantire la partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni del gruppo di esperti della Commissione che si occupa della preparazione degli atti delegati.

L’EPPO dovrebbe collaborare strettamente con altri istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione per facilitare l’esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento e, ove necessario, istituire accordi formali sulle modalità di cooperazione e scambio di informazioni. Particolare importanza dovrebbe rivestire la cooperazione con Europol e l’OLAF, onde evitare sovrapposizioni e consentire all’EPPO di ottenere le informazioni pertinenti in loro possesso e avvalersi delle loro analisi in determinate indagini.

L’EPPO dovrebbe poter ottenere qualunque informazione pertinente rientrante nella sua competenza dalle banche dati e registri delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione.

L’EPPO ed Eurojust dovrebbero diventare partner e cooperare sul fronte operativo in conformità dei rispettivi mandati. Tale cooperazione può riguardare qualsiasi indagine condotta dall’EPPO in cui si consideri necessario od opportuno uno scambio di informazioni o un coordinamento delle misure investigative con riferimento a casi che rientrano nella competenza di Eurojust. Ogniqualvolta chieda tale cooperazione a Eurojust, l’EPPO dovrebbe operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La cooperazione operativa può riguardare anche paesi terzi che abbiano concluso un accordo di cooperazione con Eurojust.

È opportuno che l’EPPO e l’OLAF instaurino e mantengano una stretta cooperazione volta ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e a evitare sovrapposizioni. A tale riguardo, in linea di principio l’OLAF non dovrebbe avviare sugli stessi fatti alcuna indagine amministrativa parallela a un’indagine condotta dall’EPPO. Tuttavia, ciò non dovrebbe pregiudicare il potere dell’OLAF di avviare un’indagine amministrativa di propria iniziativa, in stretta consultazione con l’EPPO.

In tutte le azioni a sostegno dell’EPPO, l’OLAF agirà in modo indipendente dalla Commissione, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14.

Nei casi in cui l’EPPO non conduce un’indagine, dovrebbe poter fornire informazioni pertinenti per consentire all’OLAF di valutare l’azione opportuna conformemente al suo mandato. In particolare, l’EPPO potrebbe prendere in considerazione la possibilità di informare l’OLAF dei casi in cui non vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia o sia stato commesso un reato di competenza dell’EPPO ma potrebbe essere opportuna un’indagine amministrativa dell’OLAF, o dei casi in cui l’EPPO archivia un caso e un rinvio all’OLAF sarebbe auspicabile ai fini di un recupero o di un seguito amministrativo. Al momento di fornire le informazioni, l’EPPO può chiedere all’OLAF di valutare se avviare un’indagine amministrativa o adottare un’altra azione di seguito amministrativo o di monitoraggio, in particolare ai fini di misure cautelari, recupero o misure disciplinari, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Nella misura in cui le procedure di recupero siano differite in conseguenza di decisioni adottate dall’EPPO in relazione a indagini o azioni penali a norma del presente regolamento, agli Stati membri non dovrebbe essere imputata colpa o negligenza ai fini delle procedure di recupero ai sensi dell’articolo 122 del regolamento (UE, Euratom) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15.

L’EPPO dovrebbe consentire alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione e ad altre vittime di adottare opportune misure. Ciò può comprendere l’adozione di misure cautelari, in particolare per prevenire eventuali illeciti continuati o per tutelare l’Unione da danni alla sua reputazione, o per consentire loro di costituirsi parte civile nei procedimenti conformemente al diritto nazionale. Lo scambio di informazioni dovrebbe svolgersi in un modo pienamente rispettoso dell’indipendenza dell’EPPO e solo nella misura necessaria, senza pregiudicare in alcun modo il corretto svolgimento e la riservatezza delle indagini.

Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l’EPPO dovrebbe altresì poter instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Ai fini del presente regolamento, per «organizzazioni internazionali» si intendono le organizzazioni internazionali e gli organismi di diritto internazionale pubblico a esse subordinati o altri organismi istituiti da, o sulla base di, un accordo tra due o più paesi, nonché l’INTERPOL.

Laddove ravvisi l’esigenza operativa di cooperare con un paese terzo o un’organizzazione internazionale, il collegio dovrebbe poter proporre che il Consiglio attiri l’attenzione della Commissione sulla necessità di una decisione di adeguatezza o di una raccomandazione relativa all’avvio di negoziati su un accordo internazionale. In attesa della conclusione di nuovi accordi internazionali da parte dell’Unione o dell’adesione dell’Unione ad accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri relativamente all’assistenza giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dovrebbero agevolare l’EPPO nell’esercizio delle sue funzioni conformemente al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE. Se permesso da un pertinente accordo multilaterale e fatta salva l’accettazione del paese terzo, gli Stati membri dovrebbero riconoscere e, ove applicabile, notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione dell’accordo multilaterale in questione. Questo può comportare, in taluni casi, una modifica degli accordi interessati, ma la rinegoziazione di questi ultimi non dovrebbe essere considerata un passo obbligatorio, in quanto potrebbe non essere sempre possibile. Gli Stati membri possono inoltre notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini dell’attuazione di altri accordi internazionali relativi all’assistenza giudiziaria in materia penale da essi conclusi, anche mediante una modifica di detti accordi. Qualora non sia possibile notificare l’EPPO quale autorità competente ai fini di accordi multilaterali già conclusi dagli Stati membri con paesi terzi o i paesi terzi non accettino tale notifica, e in attesa dell’adesione dell’Unione a detti accordi internazionali, i procuratori europei delegati possono agire nella loro qualità di procuratori nazionali nei rapporti con tali paesi terzi, a condizione che informino le autorità dei paesi terzi che le prove ottenute da questi ultimi sulla base di detti accordi internazionali saranno utilizzate nelle indagini e azioni penali condotte dall’EPPO e si adoperino, se del caso, per ottenere il consenso delle precitate autorità a tal fine. L’EPPO dovrebbe inoltre poter far valere il principio di reciprocità o di cortesia internazionale nei confronti delle autorità dei paesi terzi. Ciò dovrebbe tuttavia avvenire caso per caso, entro i limiti della competenza materiale dell’EPPO e fatte salve le eventuali condizioni imposte dalle autorità dei paesi terzi.

Gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO non sono vincolati dal presente regolamento. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe presentare proposte volte a garantire un’efficace cooperazione giudiziaria in materia penale tra l’EPPO e gli Stati membri dell’Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, in particolare per quanto riguarda le norme relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e di consegna, nel pieno rispetto dell’acquis dell’Unione in questo settore nonché conformemente al dovere di leale cooperazione articolo 4, paragrafo 3, del TUE.

Per garantirne la piena autonomia e indipendenza, è opportuno che l’EPPO disponga di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell’Unione. Al regime finanziario, di bilancio e del personale dell’EPPO dovrebbero applicarsi le pertinenti norme dell’Unione vigenti per gli organi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio16, tenendo tuttavia in debito conto che la competenza dell’EPPO a svolgere indagini e azioni penali a livello dell’Unione è unica.

In linea di principio, i costi delle misure investigative intraprese dall’EPPO dovrebbero essere a carico delle autorità nazionali che le eseguono. Costi eccezionalmente elevati relativi a misure investigative, quali complessi pareri di periti, vaste operazioni di polizia o attività di sorveglianza protratte nel tempo, potrebbero essere rimborsati in parte dall’EPPO, se possibile anche riassegnando risorse provenienti da altre linee di bilancio dell’EPPO oppure modificando il bilancio conformemente al presente regolamento e alle norme finanziarie applicabili. In sede di preparazione della proposta di progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, il direttore amministrativo dovrebbe tener conto della necessità per l’EPPO di rimborsare in parte misure investigative dai costi eccezionalmente elevati accettate dalla camera permanente.

Le spese operative dell’EPPO dovrebbero essere a carico del bilancio di quest’ultima. Tali spese dovrebbero comprendere il costo della comunicazione operativa tra il procuratore europeo delegato e il livello centrale dell’EPPO, ad esempio le spese di recapito della corrispondenza, le spese di viaggio, le spese per traduzioni necessarie al funzionamento interno dell’EPPO, nonché altri costi non sostenuti in precedenza dagli Stati membri nel quadro delle indagini e causati unicamente dall’assunzione delle responsabilità per le indagini e l’azione penale da parte dell’EPPO. Tuttavia, i costi per l’ufficio e il supporto di segreteria dei procuratori europei delegati dovrebbero essere a carico degli Stati membri. Conformemente all’articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall’attuazione dell’EPPO sono a carico degli Stati membri. Dette spese non comprendono le spese amministrative sostenute dalle istituzioni ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, TUE.

In linea di principio, il collegio dovrebbe sempre delegare al direttore amministrativo i suoi poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti17 («statuto e regime applicabile») per la conclusione dei contratti di assunzione, a meno che circostanze specifiche impongano che li eserciti il collegio stesso.

Il direttore amministrativo, in qualità di ordinatore, è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’EPPO. Al momento di consultare la camera permanente per quanto riguarda misure investigative dai costi eccezionalmente elevati, spetta al direttore amministrativo decidere l’importo della sovvenzione da concedere, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento interno dell’EPPO.

Le retribuzioni dei procuratori europei delegati in qualità di consiglieri speciali, che saranno stabilite tramite accordo diretto, dovrebbero basarsi su una specifica decisione che dovrà essere adottata dal collegio. Questa decisione dovrebbe, fra l’altro, assicurare che i procuratori europei delegati, nel caso specifico in cui espletino altresì le funzioni di procuratori nazionali in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, continuino, in linea di principio, a essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e che la retribuzione in qualità di consigliere speciale riguardi esclusivamente l’equivalente del lavoro svolto per l’EPPO in qualità di procuratore europeo delegato. Ciascuno Stato membro rimane competente a stabilire, nella propria legislazione e nel rispetto del diritto dell’Unione, i requisiti di concessione delle prestazioni del proprio regime di previdenza sociale.

Affinché possa essere pienamente operativa alla data da stabilire, l’EPPO avrà bisogno di personale con esperienza presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione. Al fine di rispondere a tale esigenza, è opportuno agevolare l’assunzione, da parte dell’EPPO, di agenti temporanei e contrattuali già in servizio presso le istituzioni, gli organi, gli uffici o le agenzie dell’Unione garantendo a tali membri del personale la continuità dei loro diritti contrattuali se sono assunti dall’EPPO nella fase di costituzione di quest’ultima fino a un anno dopo che l’EPPO diventi operativa ai sensi della decisione di cui all’articolo 120, paragrafo 2.

È necessario che i procedimenti dell’EPPO siano trasparenti in conformità dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e che il collegio adotti disposizioni specifiche sul modo in cui è garantito il diritto di accesso del pubblico ai documenti. Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa a limitare il diritto di accesso del pubblico ai documenti nella misura in cui esso è garantito nell’Unione e negli Stati membri, in particolare ai sensi dell’articolo 42 della Carta e di altre disposizioni pertinenti.

Le norme generali in materia di trasparenza applicabili alle agenzie dell’Unione dovrebbero valere anche per l’EPPO, ma solo in relazione ai documenti diversi dai fascicoli, comprese le immagini elettroniche di questi ultimi, per non pregiudicare in alcun modo l’obbligo di riservatezza nella sua attività operativa. Analogamente, le indagini amministrative condotte dal Mediatore europeo dovrebbero rispettare l’obbligo di riservatezza dell’EPPO. Al fine di garantire l’integrità delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO, i documenti riguardanti l’attività operativa non dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di trasparenza.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato un parere in data 10 marzo 2014.

I rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo a Bruxelles il 13 dicembre 2003, hanno stabilito la sede dell’EPPO conformemente alle disposizioni della decisione dell’8 aprile 196518,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce la Procura europea («EPPO») e stabilisce le norme relative al suo funzionamento.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «Stato membro»: tranne ove diversamente indicato, in particolare nel capo VIII, Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, considerata autorizzata ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

  2. 2) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

  3. 3) «interessi finanziari dell’Unione»: tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;

  4. 4) «personale dell’EPPO»: il personale a livello centrale che assiste il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti dell’EPPO previsti dal presente regolamento;

  5. 5) «procuratore europeo delegato incaricato del caso»: un procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell’articolo 27;

  6. 6) «procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza»: un procuratore europeo delegato avente sede in uno Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati.

  7. 7) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;

  8. 8) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

  9. 9) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

  10. 10) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

  11. 11) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

  12. 12) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

  13. 13) «titolare del trattamento»: l’EPPO o un’altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea;

  14. 14) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

  15. 15) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea diverse dalle autorità competenti definite all’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 che ricevono comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine dell’EPPO non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;

  16. 16) «violazione dei dati personali»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

  17. 17) «dati personali amministrativi»: tutti i dati personali trattati dall’EPPO, esclusi i dati personali operativi;

  18. 18) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati dall’EPPO per le finalità di cui all’articolo 49;

  19. 19) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;

  20. 20) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;

  21. 21) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;

  22. 22) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1 o ai sensi dell’articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680;

  23. 23) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Capo II. Istituzione, compiti e principi di base dell’eppo

Art. 3 Istituzione

1. L’EPPO è istituita come organo dell’Unione.

2. L’EPPO ha personalità giuridica.

3. L’EPPO coopera con Eurojust e si avvale del suo sostegno in conformità dell’articolo 100.

Art. 4 Compiti

L’EPPO è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previsti dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l’EPPO svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo.

Art. 5 Principi fondamentali delle attività

1. L’EPPO garantisce che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta.

2. Tutte le attività dell’EPPO sono svolte nel rispetto dei principi dello stato di diritto e della proporzionalità.

3. Le indagini e le azioni penali a nome dell’EPPO sono disciplinate dal presente regolamento. Il diritto nazionale si applica agli aspetti non disciplinati dal presente regolamento. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il diritto nazionale applicabile è il diritto dello Stato membro il cui procuratore europeo delegato è incaricato del caso ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. Qualora un aspetto sia disciplinato sia dal diritto nazionale che dal presente regolamento, prevale quest’ultimo.

4. L’EPPO svolge le indagini in maniera imparziale e raccoglie tutte le prove pertinenti, sia a carico che a discarico.

5. L’EPPO avvia e conduce le indagini senza indebito ritardo.

6. Le autorità nazionali competenti assistono attivamente e prestano sostegno alle indagini e alle azioni penali dell’EPPO. Qualsiasi azione, politica o procedura prevista dal presente regolamento è informata al principio di sincera cooperazione.

Art. 6 Indipendenza e obbligo di rendere conto

1. L’EPPO è indipendente. Nell’esercizio delle loro funzioni nel quadro del presente regolamento, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore amministrativo nonché il personale dell’EPPO agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, come definito per legge, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all’EPPO, Stati membri dell’Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione. Gli Stati membri dell’Unione europea, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell’Unione rispettano l’indipendenza dell’EPPO e non cercano di influenzarla nell’assolvimento dei suoi compiti.

2. L’EPPO risponde al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea delle sue attività generali e presenta relazioni annuali in conformità dell’articolo7.

Art. 7 Relazioni

1. Ogni anno l’EPPO elabora e rende pubblica una relazione annuale sulle sue attività generali nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali nonché al Consiglio e alla Commissione.

2. Una volta l’anno il procuratore capo europeo compare dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio, nonché dinanzi ai parlamenti nazionali degli Stati membri su richiesta degli stessi, per rendere conto delle attività generali dell’EPPO, fatto salvo l’obbligo del segreto e della riservatezza che incombe all’EPPO per quanto riguarda i singoli casi e i dati personali. Il procuratore capo europeo può essere sostituito da uno dei sostituti del procuratore capo europeo per le audizioni organizzate dai parlamenti nazionali.

Capo III. Status, struttura e organizzazione dell’eppo

Sezione 1. Status e struttura dell’EPPO

Art. 8 Struttura dell’EPPO

1. L’EPPO è un organo dell’Unione indivisibile che opera come un ufficio unico con struttura decentrata.

2. L’EPPO è organizzata a livello centrale e a livello decentrato.

3. Il livello centrale è composto da un ufficio centrale nella sede dell’EPPO. L’ufficio centrale è formato dal collegio, dalle camere permanenti, dal procuratore capo europeo, dai sostituti del procuratore capo europeo, dai procuratori europei e dal direttore amministrativo.

4. Il livello decentrato è composto dai procuratori europei delegati aventi sede negli Stati membri.

5. L’ufficio centrale e i procuratori europei delegati sono assistiti dal personale dell’EPPO nell’esercizio delle funzioni ad essi assegnate dal presente regolamento.

Art. 9 Collegio

1. Il collegio dell’EPPO è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro. Il procuratore capo europeo presiede le riunioni del collegio ed è responsabile della loro preparazione.

2. Il collegio si riunisce periodicamente ed è responsabile della supervisione generale delle attività dell’EPPO. Adotta decisioni su questioni strategiche e su questioni di ordine generale derivanti da singoli casi, in particolare al fine di assicurare la coerenza, l’efficienza e l’uniformità della politica in materia di azione penale dell’EPPO in tutti gli Stati membri, nonché su altre questioni previste nel presente regolamento. Il collegio non adotta decisioni operative in singoli casi. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce le modalità dell’esercizio delle attività di controllo generale e dell’adozione delle decisioni su questioni strategiche e di ordine generale ai sensi del presente articolo.

3. Su proposta del procuratore capo europeo e in conformità del regolamento interno dell’EPPO, il collegio istituisce le camere permanenti.

4. Il collegio adotta il regolamento interno dell’EPPO in conformità dell’articolo 21 e stabilisce le responsabilità per l’esercizio delle funzioni dei membri del collegio e del personale dell’EPPO.

5. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il collegio adotta decisioni a maggioranza semplice. Ogni membro del collegio ha il diritto di avviare una votazione sulle questioni rimesse alla decisione del collegio. Ciascun membro del collegio dispone di un voto. In caso di parità di voti in merito a questioni rimesse alla decisione del collegio, prevale il voto del procuratore capo europeo.

Art. 10 Camere permanenti

1.

Le camere permanenti sono presiedute dal procuratore capo europeo, o da uno dei sostituti del procuratore capo europeo, o da un procuratore europeo nominato presidente in conformità del regolamento interno dell’EPPO. Oltre al presidente, le camere permanenti dispongono di due membri permanenti. Il numero di camere permanenti e la loro composizione, nonché la ripartizione delle competenze tra le camere, tengono debitamente conto delle esigenze funzionali dell’EPPO e sono determinati in conformità del regolamento interno dell’EPPO.

Il regolamento interno dell’EPPO assicura un’equa distribuzione del carico di lavoro sulla base di un sistema di assegnazione casuale dei casi e, in casi eccezionali e se necessario per il corretto funzionamento dell’EPPO, istituisce procedure per consentire al procuratore capo europeo di decidere di deviare dal principio dell’assegnazione casuale.

2. La camere permanenti monitorano e indirizzano le indagini e le azioni penali condotte dai procuratori europei delegati in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. Esse garantiscono inoltre il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri, e assicurano l’attuazione delle decisioni adottate dal collegio in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2.

3. Alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento, ove opportuno previo esame di un progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso, le camere permanenti decidono in merito alle questioni seguenti:

  1. a) portare un caso in giudizio a norma dell’articolo 36, paragrafi 1, 3 e 4;

  2. b) archiviare un caso a norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a g);

  3. c) applicare una procedura semplificata di azione penale e incaricare il procuratore europeo delegato di agire ai fini della pronuncia di un provvedimento definitivo nel caso a norma dell’articolo 40;

  4. d) rinviare un caso alle autorità nazionali a norma dell’articolo 34, paragrafi 1, 2, 3 o 6;

  5. e) riaprire un’indagine a norma dell’articolo 39, paragrafo 2.

4. Se necessario, le camere permanenti adottano le seguenti decisioni alle condizioni e secondo le procedure previste dal presente regolamento:

  1. a) incaricare il procuratore europeo delegato di avviare un’indagine conformemente alle disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 1 a 4, qualora non sia stata avviata un’indagine;

  2. b) incaricare il procuratore europeo delegato di esercitare il diritto di avocazione a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, qualora il caso non sia stato avocato;

  3. c) deferire al collegio le questioni strategiche o le questioni di ordine generale derivanti da singoli casi a norma dell’articolo 9, paragrafo 2;

  4. d) assegnare un caso a norma dell’articolo 26, paragrafo 3;

  5. e) riassegnare un caso a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, o dell’articolo 28, paragrafo 3;

  6. f) approvare la decisione di un procuratore europeo di condurre esso stesso l’indagine a norma dell’articolo 28, paragrafo 4.

5. La competente camera permanente, agendo tramite il procuratore europeo incaricato di supervisionare l’indagine o l’azione penale, può in un caso specifico fornire istruzioni conformemente al diritto nazionale applicabile al procuratore europeo delegato incaricato del caso, ove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine o dell’azione penale, nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.

6.

La camera permanente adotta decisioni a maggioranza semplice. La camera procede a votazione su richiesta di uno dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Le decisioni sono adottate dopo deliberazione nelle riunioni delle camere, se del caso sulla base del progetto di decisione proposto dal procuratore europeo delegato incaricato del caso.

Tutto il materiale riguardante un caso è accessibile, su richiesta, alla competente camera permanente ai fini della preparazione delle decisioni.

7.

La camera permanente può decidere di delegare il potere decisionale di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera b), del presente articolo, e in quest’ultimo caso solo per quanto riguarda le norme di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere da a) a f), al procuratore europeo incaricato della supervisione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, qualora tale delega possa essere debitamente giustificata con riferimento al grado di gravità del reato o alla complessità del procedimento nel singolo caso, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100000 EUR. Il regolamento interno dell’EPPO stabilisce orientamenti al fine di assicurare l’applicazione coerente all’interno dell’EPPO.

La camera permanente informa il procuratore capo europeo di ogni eventuale decisione di delegare il proprio potere decisionale. Una volta ricevuta tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza delle indagini e delle azioni penali dell’EPPO, il procuratore capo europeo può, entro tre giorni, chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detta riesaminare Il procuratore europeo incaricato della supervisione riferisce alla camera permanente in merito alla pronuncia del provvedimento definitivo nel caso nonché a qualsiasi informazione o circostanza che ritiene possa richiedere una nuova valutazione dell’opportunità di mantenere la delega, in particolare nelle circostanze di cui all’articolo 36, paragrafo 3.

La decisione di delegare il potere decisionale può essere ritirata in qualunque momento su richiesta di uno dei membri della camera permanente ed è decisa a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Una delega è ritirata quando un procuratore europeo delegato ha sostituito il procuratore europeo a norma dell’articolo 16, paragrafo 7.

Per garantire l’applicazione coerente del principio di delega, ogni camera permanente riferisce ogni anno al collegio in merito all’uso delle deleghe.

8.

Il regolamento interno dell’EPPO autorizza le camere permanenti ad adottare decisioni attraverso una procedura scritta definita in dettaglio nel regolamento interno stesso.

Tutte le decisioni adottate e le istruzioni fornite in conformità dei paragrafi 3, 4, 5 e 7 sono registrate per iscritto e diventano parte del fascicolo.

9.

Oltre ai membri permanenti, prende parte alle deliberazioni della camera permanente il procuratore europeo incaricato di supervisionare un’indagine o un’azione penale a norma dell’articolo 12, paragrafo 1. Il procuratore europeo ha diritto di voto, tranne per quanto riguarda le decisioni della camera permanente sulle deleghe o il ritiro delle deleghe a norma del paragrafo 7 del presente articolo, sull’assegnazione e la riassegnazione di cui all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 27, paragrafo 6, e sull’opportunità di rinviare un caso a giudizio (articolo 36, paragrafo 3) se più di uno Stato membro è competente per l’esame del caso e in situazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 8.

Una camera permanente può inoltre, su richiesta di un procuratore europeo o di un procuratore europeo delegato o di propria iniziativa, invitare altri procuratori europei o procuratori europei delegati interessati da un caso ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto.

10. I presidenti delle camere permanenti provvedono, conformemente al regolamento interno dell’EPPO, a informare il collegio delle decisioni adottate a norma del presente articolo al fine di consentirgli di espletare la sua funzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2.

Art. 11 Procuratore capo europeo e sostituti del procuratore capo europeo

1. Il procuratore capo europeo è al vertice dell’EPPO. Organizza il lavoro dell’EPPO, dirige le sue attività e adotta le decisioni in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO.

2. Sono nominati due sostituti del procuratore capo europeo per assistere il procuratore capo europeo nell’esercizio delle sue funzioni e per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. Il procuratore capo europeo rappresenta l’EPPO dinanzi alle istituzioni dell’Unione e degli Stati membri dell’Unione europea e dinanzi a terzi. Il procuratore capo europeo può delegare i suoi compiti di rappresentanza a uno dei sostituti del procuratore capo europeo o a un procuratore europeo.

Art. 12 Procuratori europei

1.

Per conto della camera permanente e conformemente a eventuali istruzioni da questa fornite in conformità dell’articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5, i procuratori europei supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo Stato membro di origine. I procuratori europei presentano sintesi dei casi soggetti alla loro supervisione e, se del caso, proposte di decisioni di detta camera sulla base di progetti di decisioni elaborati dai procuratori europei delegati.

Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 7, il regolamento interno dell’EPPO prevede un meccanismo di sostituzione tra procuratori europei qualora il procuratore europeo incaricato della supervisione sia temporaneamente assente dalle sue funzioni o sia per altri motivi impossibilitato a esercitare le funzioni dei procuratori europei. Il sostituto procuratore europeo può assolvere tutte le funzioni di un procuratore europeo, eccetto la possibilità di condurre un’indagine ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4.

2. Un procuratore europeo può chiedere, in via eccezionale e per ragioni attinenti al carico di lavoro derivante dal numero di indagini e azioni penali nel proprio Stato membro di origine o a un personale conflitto di interessi, che la supervisione delle indagini e azioni penali relative a singoli casi trattati da procuratori europei delegati nel proprio Stato membro di origine sia assegnata ad altri procuratori europei, fatto salvo l’assenso di questi ultimi. Il procuratore capo europeo decide sulla richiesta in base al carico di lavoro di un procuratore europeo. Nel caso di un conflitto di interessi riguardante un procuratore europeo, il procuratore capo europeo accoglie la richiesta. Il regolamento interno stabilisce i principi che disciplinano tale decisione e la procedura per la successiva assegnazione dei casi in questione. L’articolo 28, paragrafo 4, non si applica alle indagini e azioni penali sottoposte a supervisione in conformità del presente paragrafo.

3. I procuratori europei incaricati della supervisione possono, in un caso specifico e in osservanza del diritto nazionale applicabile e delle istruzioni impartite dalla competente camera permanente, impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l’efficiente svolgimento dell’indagine e dell’azione penale o nell’interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell’EPPO.

4. Se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede il riesame interno di taluni atti nell’ambito della struttura della procura nazionale, il riesame di tali atti adottati dal procuratore europeo delegato rientra nei poteri di controllo del procuratore europeo incaricato della supervisione in conformità del regolamento interno dell’EPPO, fatti salvi i poteri di supervisione e di monitoraggio della camera permanente.

5. I procuratori europei fungono da collegamento e canali di informazione tra le camere permanenti e i procuratori europei delegati nei rispettivi Stati membri di origine. Essi monitorano l’esecuzione dei compiti dell’EPPO nei rispettivi Stati membri in stretta consultazione con i procuratori europei delegati. Essi provvedono affinché, in conformità del presente regolamento e del regolamento interno dell’EPPO, l’ufficio centrale trasmetta ogni informazione utile ai procuratori europei delegati e viceversa.