diritto.io

Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unita' sanitarie locali

Testo in vigore al

Art. 44 Indennita' di coordinamento

1. Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 spetta una indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di:

  1. a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti;

  2. b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore ai 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.

Art. 45 Indennita' di incremento, utilizzazione strutture ed impianti

1. Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 20.000.

2. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 25.000.

3. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 30.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente.

4. Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde.

5. Le indennita' di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili.

Art. 46 Personale medico

1. VALORI ANNUI LORDI

2. Parte di provvedimento in formato grafico

3. Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.

4. TEMPO DEFINITO

5. Parte di provvedimento in formato grafico

6. Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura.
PERIODO DI FORMAZIONE
(tre anni)

7. Parte di provvedimento in formato grafico

8. La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1 giugno 1985.
Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% o ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe.
L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza.
Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dall'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno.
Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime.

9. Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico.
Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull' Indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma
.

Art. 47 Indennita' differenziata di responsabilita' primariale

1. L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area:

  1. a) area funzionale di medicina
    e di direzione sanitaria . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 mensili

  2. b) area funzionale di chirurgia

(ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 mensili

Art. 48 Indennita' di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e ai tecnici di radiologia, sottoposti in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibiti ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, viene corrisposta una indennita' di "rischio da radiazioni" nella misura unica mensile lorda di L. 30.000 ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'indennita' in parola spetta alla condizione che il suddetto personale sia tenuto a prestare la propria opera in "zone controllate", ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n.

3. 144 del 4 settembre 1971, e che il rischio stesso abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.

4. L'accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le zone controllate deve essere effettuato con le modalita' di cui alla richiamata circolare del Ministero della sanita'.

5. L'accertamento del personale non compreso nel primo comma soggetto a rischio radiologico verra' effettuato da una apposita commissione presieduta dal coordinatore sanitario e composta dal dirigente del servizio radiologico, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da due esperti qualificati nominati dal comitato di gestione.

6. L'indennita' di rischio da radiazioni deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio.

7. Tale indennita' non e' cumulabile con l'analoga indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 5 maggio 1975 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso; e' peraltro cumulabile con l'indennita' di profilassi antitubercolare di cui al successivo art. 49.

Art. 49 Indennita' di profilassi antitubercolare

1. A tutto il personale operante in reparti o divisioni tisiologiche (pneumologiche) viene corrisposta una indennita' di profilassi antitubercolare nella misura fissa ed eguale per tutti di L. 300 giornaliere lorde nei modi prescritti dalla legge 9 aprile 1953, n. 310, e successive modificazioni.

Art. 50 Indennita' capi servizio operai

1. Al personale gia' in possesso della qualifica di capo servizio operai con funzione di reale coordinamento e di autonomia funzionale spetta una indennita' di funzione di L. 600.000 in misura fissa e costante annua lorda.

Art. 51 Erogazione delle indennita'

1. Le indennita' previste nel presente accordo vengono corrisposte per 12 mensilita' riferite all'anno solare.

2. Per i dipendenti confluiti nel servizio sanitario nazionale le indennita' previste dagli accordi dei vari settori di provenienza si intendono soppresse.

Art. 52 Indennita' per servizio notturno e festivo

1. Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta una "indennita' notturna" nella misura unica uguale per tutti di L. 1080 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.

2. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una indennita' di L. 7.290 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla meta' dell'orario di turno, ridotta a L. 3.645 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' festiva per ogni singolo dipendente.

Art. 53 Paga oraria giornaliera

1. La paga di una giornata lavorativa e' determinata sulla base di 1/26 di tutte le competenze percepite mensilmente.

2. L'importo della paga oraria e' determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 nel caso di orario di 38 ore settimanali e per 4,75 nel caso di orario di 28,30 ore settimanali e per 3,16 per il rapporto a meta' tempo.

3. Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, assenze ingiustificate) saranno trattenute con applicazione della paga oraria e giornaliera di cui ai precedenti commi.

4. Le trattenute per eventuali scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali sono commisurate al periodo di tempo di effettiva astensione dal lavoro.

Parte terza. Inquadramento economico

Art. 54 Norme di primo inquadramento

1. L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui agli articoli 37 e 46 e' effettuato a partire dal 1° gennaio 1983 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al 31 dicembre 1982.

2. La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le disposizioni seguenti:

  1. a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza, l'anzianita' viene riconosciuta per intero, secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali frazioni del biennio maturate alla data del 1 gennaio 1983, tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il raggiungimento della successiva classe o scatto;

  2. b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi stipendi ha prestato, servizio anche in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo.

3. L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale cosi' ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione economica relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza calcolata secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46.

4. Qualora la posizione economica cosi' determinata si colloca tra due classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore.

5. La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresi', utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata l'eventuale frazione di anzianita' inferiore a due anni maturata alla data del 31 dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese.

6. Sara' comunque garantito l'importo maturato per anzianita' in godimento.

7. La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini della ulteriore progressione economica.

8. I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per la indennita' per attivita' in strutture specialistiche spettante al personale medico con esclusione di tutte le altre indennita'.

9. Ai fini del computo della anzianita' sulla indennita' di tempo pieno, per i medici provenienti dagli ospedali, va considerata esclusivamente la reale anzianita' maturata nell'insieme dei periodi di lavoro prestati con rapporto a tempo pieno.

10. Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianita' va calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera professione dovra' essere dichiarato dall'interessato e risultare dal fascicolo personale dello stesso.

11. Le maggiorazioni delle indennita' di tempo pieno previste nella tabella di cui al precedente art. 46 implicano una ricostruzione sulla stessa delle anzianita' maturate al 31 dicembre 1982 da effettuarsi con le stesse modalita' di calcolo dettate per la rivalutazione dell'anzianita' dell'indennita' di cui trattasi. I relativi benefici economici saranno erogati a far data dal 1 febbraio 1985.

12. Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente acquisisca entro il 1 gennaio 1985 una nuova posizione economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verra' corrisposto, a partir, dal 1° del mese successivo alla, data nel quale e' stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate.

13. Al personale che vanta anzianita' di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario nazionale - antecedentemente al servizio prestato presso l'attuale settore di provenienza - e per il quale non e' stato corrisposto trattamento pensionistico o indennita' di fine servizio o equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli effetti.

14. Al personale che risulta equiparato dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella di provenienza nel proprio comparto, l'anzianita' funzionale nella nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979.

15. L'anzianita' maturata precedentemente a tale data nella stessa qualifica equiparata va calcolata in ragione dei 2 per cento annuo sul nuovo trattamento economico tabellare relativo alla posizione funzionale immediatamente inferiore.

16. Nei casi in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione funzionale in base al requisito di una determinata anzianita', l'anzianita' minima richiesta per il passaggio alla posizione funzionale superiore dovra' essere calcolata sul trattamento economico delle posizioni funzionali immediatamente inferiori.

17. Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata a regime del presente accordo viene corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti dal presente accordo secondo gli scaglionamenti previsti per il corrispondente personale gia' in servizio di cui al successivo art. 5.

Art. 55 Scaglionamento benefici contrattuali

1. Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa del contenimento della spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione del presente accordo vengono attribuiti con le decorrenze percentuali calcolate sull'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente come da tabella in calce.
Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto spetterebbe a ciascun dipendente, a seguito dell'inquadramento ai sensi del presente accordo, alla data del 1 gennaio 1983 per le seguenti singole voci: stipendio piu', secondo la posizione funzionale di inquadramento, indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza; indennita' di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare; indennita' di direzione per direttori amministrativi; indennita' di aggiornamento professionale; indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione; indennita' medica per attivita' in strutture specialistiche; indennita' primariale differenziata, decurtato del trattamento economico in godimento alla data del 31 dicembre 1982.

2. Parte di provvedimento in formato grafico

3. I benefici di cui alla suddetta tabella dovranno essere calcolati sulle singole voci indicate nel precedente comma. Per quanto concerne l'indennita' medico-professionale di tempo pieno i benefici contrattuali decorrono dal 1 gennaio 1983 e fino al 30 giugno 1983 nella misura del 50 per cento e dal 1 luglio 1983 nella misura del 100 per cento.

Art. 56 Norma di garanzia in caso di passaggio di livello

1. Se un passaggio di livello determinato da acquisizione di nuove professionalita' determina, per valutazione di anzianita', un importo inferiore rispetto a quello cui il dipendente avrebbe avuto diritto nell'ultimo livello di provenienza, a quest'ultimo sara' assicurato nella nuova posizione funzionale l'importo maggiore.

2. Nel caso di passaggio a livello superiore per concorso, l'inquadramento avviene sommando al maturato economico in godimento la differenza di livello fra i due livelli cui si riferisce.

Art. 57 Norme particolari di primo inquadramento

1. Il personale del ruolo sanitario con funzioni di riabilitazione, operatori professionali di prima categoria (terapisti, massaggiatori non vedenti, ortottisti, logopedisti), in servizio alla data di stipula del presente accordo, e' inquadrato nel 6° livello retributivo.5

2. Il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo sara' inquadrato all'8° livello sino al compimento del 3° anno di servizio e successivamente sara' inquadrato al 9° livello retributivo.

Art. 58 Norme finali e transitorie

1. Ai medici a tempo definito, fino alla data in cui per effetto dello scaglionamento dei benefici il trattamento economico complessivo e' inferiore a quello attualmente goduto, spetta una integrazione retributiva pari al differenziale fra i due trattamenti.

2. A tutto il personale, in sede di primo inquadramento, viene garantito a regime un beneficio economico non inferiore alla differenza di livello fra il livello di provenienza e quello di inquadramento.

3. Al personale che ha prestato servizio nell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, successivamente immesso in servizio a norma della legge 24 dicembre 1979, n. 653, nell'Istituto nazionale assicurazioni contro le malattie o presso le casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, il servizio prestato presso tale ufficio, ai fini economici, viene riconosciuto al 50 per cento della sua durata.

4. La normativa giuridica di cui al presente accordo trova immediata applicazione per tutto il personale del Servizio sanitario nazionale indipendentemente o meno dall'avvenuta pubblicazione dei ruoli regionali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 facendo riferimento alle tabelle di cui all'allegato 2 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

5. Gli ispettori medici-capo delle condotte dei comuni di Roma e Palermo vengono inquadrati al livello retributivo undicesimo.

6. Il personale amministrativo proveniente dal 7° livello del secondo accordo nazionale per il personale delle regioni viene inquadrato all'ottavo livello retributivo del presente accordo - ruolo amministrativo.

7. Nelle more della definizione della normativa concernente le qualifiche atipiche il personale non identificato nelle posizioni funzionali attualmente definite viene inquadrato con riferimento alle collocazioni nei livelli precedentemente definite previste negli accordi nazionali di lavoro di provenienza. Al momento dell'inquadramento definitivo si procedera' ai conguagli a favore o a carico degli interessati.

8. Al personale appartenente al ruolo professionale delle tabelle B, C e D dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, inquadrato secondo il presente accordo al nono livello retributivo, con una anzianita' di servizio alla data del 20 dicembre 1979 di sei anni, viene attribuito, in aggiunta ai benefici economici spettanti in base all'inquadramento nel suddetto livello, un beneficio annuo lordo aggiuntivo di L. 2.500.000. Tale beneficio, che contribuira' a formare la nuova posizione economica di inquadramento del personale interessato, verra' erogato con le modalita' e percentuali dei nuovi benefici contrattuali e cessera' d'essere corrisposto nel caso in cui i beneficiari dovessero, in base ad una nuova norma di legge, essere inquadrati nel decimo livello retributivo.

Parte quarta. Produttivita'

Art. 59 Finalita' dell'istituto

1. Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di canalizzazione delle risorse che comporti un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici.

2. A tal fine e' necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita l'unicita' operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarieta' dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualita' del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche.

3. Pertanto le parti convengono sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessita' di individuare incentivi alla produttivita' che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilita' nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica.

4. A tal fine nel quadro di una ricerca di un piu' ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttivita' quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono.

Art. 60 Attivazione dell'istituto delle incentivazioni

1. Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita' di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attivita' di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attivita' specialistica convenzionata esterna.

2. Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo puo' essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attivita' erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali.

3. Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attivita' in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessita'.

4. La maggior disponibilita', cosi' determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilita' della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilita' accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate.

Art. 61 Valutazione della produttivita'

1. Fermo restando l'obbligo dell'attivita' ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttivita' aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus orario in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o secondo altre modalita' operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa.
Detta attivita' viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti dell'equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonche' l'espletamento dell'attivita' stessa in tutti i giorni feriali.
Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalita' e soggette a tale valutazione non puo' eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo - compresa l'attivita' svolta in dei pazienti ricoverati - di attivita' dell'unita' operativa, tenendo anche conto dell'attivita' lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.
Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A allegata) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.
Per le attivita' ambulatoriali svolte da equipes operanti in unita' operative con posti letto l'attivita' di maggiore produttivita' rivolta ai non ricoverati verra' valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di produttivita' realizzati nei servizi o strutture per i quali non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale indice di produttivita' l'attivita' effettivamente svolta e documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o, in carenza di rivelazioni per tale anno, quelle relative all'anno 1981.
Gli incrementi di produttivita' realizzati nell'anno 1983, e seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le modalita' generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus orario.
Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed effettuate in plus orario da personale medico dipendente, non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttivita'.
Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art. 62.

2. TABELLA A

3. =====================================================================
| | Quota da attribuire al
Attivita' per interni|Attivita' per esterni| personale
=====================================================================
50% | 50% | 100,00%
---------------------------------------------------------------------
49% | 51% | 98,00%
---------------------------------------------------------------------
48% | 52% | 96,15%
---------------------------------------------------------------------
47% | 53% | 94,33%
---------------------------------------------------------------------
46% | 54% | 92,59%
---------------------------------------------------------------------
45% | 55% | 90,90%
---------------------------------------------------------------------
44% | 56% | 89,28%
---------------------------------------------------------------------
43% | 57% | 87,71%
---------------------------------------------------------------------
42% | 58% | 86,20%
---------------------------------------------------------------------
41% | 59% | 84,74%
---------------------------------------------------------------------
40% | 60% | 83,33%
---------------------------------------------------------------------
39% | 61% | 81,96%
---------------------------------------------------------------------
38% | 62% | 80,64%
---------------------------------------------------------------------
37% | 63% | 79,36%
---------------------------------------------------------------------
36% | 64% | 78,12%
---------------------------------------------------------------------
35% | 65% | 76,92%
---------------------------------------------------------------------
34% | 66% | 75,75%
---------------------------------------------------------------------
33% | 67% | 74,62%
---------------------------------------------------------------------
32% | 68% | 73,52%
---------------------------------------------------------------------
31% | 69% | 72,46%
---------------------------------------------------------------------
30% | 70% | 71,42%
---------------------------------------------------------------------
29% | 71% | 70,42%
---------------------------------------------------------------------
28% | 72% | 69,44%
---------------------------------------------------------------------
27% | 73% | 68,49%
---------------------------------------------------------------------
26% | 74% | 67,56%
---------------------------------------------------------------------
25% | 75% | 66,66%
---------------------------------------------------------------------
24% | 76% | 65,78%
---------------------------------------------------------------------
23% | 77% | 64,93%
---------------------------------------------------------------------
22% | 78% | 64,10%
---------------------------------------------------------------------
21% | 79% | 63,29%
---------------------------------------------------------------------
20% | 80% | 62,50%
---------------------------------------------------------------------
19% | 81% | 61,72%
---------------------------------------------------------------------
18% | 82% | 60,97%
---------------------------------------------------------------------
17% | 83% | 60,24%
---------------------------------------------------------------------
16% | 84% | 59,52%
---------------------------------------------------------------------
15% | 85% | 58,82%
---------------------------------------------------------------------
14% | 86% | 58,13%
---------------------------------------------------------------------
13% | 87% | 57,47%
---------------------------------------------------------------------
12% | 88% | 56,81%
---------------------------------------------------------------------
11% | 89% | 56,17%
---------------------------------------------------------------------
10% | 90% | 55,55%
---------------------------------------------------------------------
9% | 91% | 54,94%
---------------------------------------------------------------------
8% | 92% | 54,34%
---------------------------------------------------------------------
7% | 93% | 53,76%
---------------------------------------------------------------------
6% | 94% | 53,19%
---------------------------------------------------------------------
5% | 95% | 52,63%
---------------------------------------------------------------------
4% | 96% | 52,08%
---------------------------------------------------------------------
3% | 97% | 51,54%
---------------------------------------------------------------------
2% | 98% | 51,02%
---------------------------------------------------------------------
1% | 99% | 50,50%
---------------------------------------------------------------------
0% | 100% | 50,00%

Art. 62 Modalita' e criteri per la fissazione delle tariffe

1. La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale. La formulazione del tariffario dovra', per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'equipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario. La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980:

  1. 1) gruppo a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3% gruppo b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,7% gruppo c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,8% gruppo d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,4% gruppo e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5% gruppo e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5%

Art. 63 Modalita' di ripartizione del fondo di incentivazione

1. Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente: A1) Medici, A2) Biologi, chimici, fisici;

  1. B) personale sanitario dell'unita' operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;

  2. C) restante personale.

Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:

===================================================================== |A1| A2 | B |C |Tot. =====================================================================

  1. 1) Prestazioni di radiologia | |70.5|17.5|12|100
    ---------------------------------------------------------------------

  2. 2) Prestazioni di laboratorio | |70.2|17.8|12|100
    ---------------------------------------------------------------------

  3. 3) Visite e/o interventi specialistici delle | | | | |
    varie attivita' di servizio |85| | 10 |5 |100
    ---------------------------------------------------------------------

  4. 4) Prestazioni riabilitative |85| | 32 |13|100

Le competenze attribuite al personale medico (A1) e biologo, chimico e fisico (A2) saranno suddivise come segue: all'equipe medica ivi inclusi i biologi, chimici e fisici che ha reso la prestazione il 50%; al restante personale medico il 50%. I 50% della quota parte spettante ai medici ivi inclusi i biologi, chimici e fisici e' ripartita all'interno dell' equipe che ha effettuato la prestazione.

Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici. Sia la quota afferente all'equipe per le sole quote di competenza del personale medico (50%) che la quota costituente il fondo comune (50%) vanno ripartite: fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttivita' nelle seguenti proporzioni:

  1. 1) assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 Le quote di competenza dei biologi, chimici e fisici nelle strutture ove sia attivato l'istituto dell'incentivazione della produttivita' sono tra essi ripartite secondo le seguenti proporzioni:

  2. 2) collaboratore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
    mantenendo il rapporto 3/4 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primari 1,2.

La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalita' appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.

Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza individuale eccedenti il tetto retributivo. Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attivita' infermieristica in unita' operative e il personale di cui alla tabella H del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, ove sia stato attivato l'istituto, non gia' inserito in unita' operative di cui ai gruppi 1 - 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B. Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale delle diverse unita' operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della produttivita'. La distribuzione dei proventi avverra' in misura proporzionale ai plus orari concordati ed effettuati. Le quote non attribuite della colonna B per il raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo C. Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub C) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli 1. Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le modalita' previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di produttivita'. Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unita' operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime. Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la meta' dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui alla colonna C potra' essere distribuito in forma mensile, nel quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttivita'.

Art. 64 Plus orario e sua determinazione

1. L'attivita' connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario.

2. Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalita' previste per il plus orario stesso.

3. Considerando le modalita' diverse di servizio che ad esso si richiamino nel disagio, nella disponibilita' operativa, nelle prestazioni in piu' effettivamente fornite, e considerata la necessita' di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualita' onde cosi' poter tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus orario sono fissati come segue:

4. 1 luglio 1983:

5. 10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

6. 8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

7. 5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;

8. 4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;

9. 3 ore settimanali per il personale infermieristico;

10. 1 luglio 1984:

11. 9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

12. 7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

13. 4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico;

14. 3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;

15. 2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico;

16. 1 luglio 1985:

17. 8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;

18. 6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;

19. 4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;

20. 3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;

21. 2 ore settimanali per il personale infermieristico.

22. Per il personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali e' attribuibile un tetto orario massimo settimanale di plus-orario pari a quello fissato per il personale medico a tempo pieno.

23. Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui non sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario.

24. Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.

25. La misura del plus orario reso puo' trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.

26. Il tetto retributivo sara' rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso.

27. Per trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:

  1. 1) stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; indennita' integrativa speciale;

  2. 2) indennita' primariale differenziata;

  3. 3) indennita' annue fisse e continuative;

  4. 4) rateo della 13ª mensilita'.

28. A periodicita' semestrale dovra' essere attuata la revisione del plus orario.

29. Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.

30. Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63.