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Sez. U, Sentenza n. 5625 del 17/10/1988 (Rv. 460174 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - INTERFERENZA CON PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E TUTELA DI INTERESSI GENERALI - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460174-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - AZIONI POSSESSORIE IN MATERIA DI ACQUE - AZIONI DI NUNCIAZIONE - INTERFERENZA CON PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA - IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E TUTELA DI INTERESSI GENERALI - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE.*

Gli artt. 140 e 141 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 (testo unico sulle acque e gli impianti elettrici), i quali espressamente vietano la proposizione di azioni di nunciazione (e possessorie) nei confronti della pubblica amministrazione, ove possano interferire su provvedimenti ed Atti dell'autorità amministrativa in materia di governo di acque pubbliche a tutela di interessi generali, determinano, con riguardo a dette azioni, il difetto assoluto di giurisdizione. (V 5426/79, mass n 402009).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)