Sez. 5, Sentenza n. 19363 del 17/12/2003 (Rv. 569026 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI | Atti di fusione mediante incorporazione - Perdite verificatesi negli esercizi precedenti a quello dell'ultimo bilancio approvato - Esclusione dalla determinazione della base imponibile.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI ED OPERAZIONI DI SOCIETÀ E DI ASSOCIAZIONI
In tema di imposta di registro e con riguardo all'applicazione dell'imposta agli atti di fusione mediante incorporazione nella vigenza dell'art. 50, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le perdite della società incorporata, verificatesi negli esercizi precedenti a quello dell'ultimo bilancio approvato, devono essere escluse dalla determinazione della base imponibile, mentre devesi invece tener conto delle perdite (e degli utili) successivi a detta data.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)