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Sez. 1, Sentenza n. 360 del 10/01/2014 (Rv. 629152 - 01)

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI | Determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Competenza della giunta comunale - Fondamento - Fattispecie retta dall'art. 32, comma 2, lett. g), legge n. 142 del 1990.
Stato
decisa il 2014-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629152-01

COMUNE - ORGANI - GIUNTA COMUNALE - ATTRIBUZIONI

Nella vigenza dell'art. 32, comma 2, lett. g), della legge 8 giugno 1990, n. 142, la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione di beni e servizi (nella specie, per l'uso di una piscina comunale) è di competenza della giunta e non del consiglio comunale: sia perché il riferimento letterale alla «disciplina generale delle tariffe» contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole «istituzione e ordinamento» adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione; sia perché i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32 com. 2 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)