Sez. 2, Sentenza n. 2548 del 11/07/1969 (Rv. 342128 - 01)
ANTICRESI - IN GENERE - NOZIONE - CONVENZIONALE SOSTITUZIONE DELLA PROPRIETA DELL'IMMOBILE AL CREDITO - INAMMISSIBILITA - CONFIGURABILITA DI ANTICRESI O DI COMPRAVENDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
ANTICRESI - IN GENERE - NOZIONE - CONVENZIONALE SOSTITUZIONE DELLA PROPRIETA DELL'IMMOBILE AL CREDITO - INAMMISSIBILITA - CONFIGURABILITA DI ANTICRESI O DI COMPRAVENDITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'anticresi costituisce una misura di rafforzamento dell'obbligazione, che da vita ad un rapporto accessorio di garanzia, in virtu del quale il creditore acquisisce il diritto di ritenzione sull'immobile fino ad integrale soddisfacimento delle sue ragioni, con la facolta di far suoi i frutti fino al soddisfacimento del suo credito. Pertanto non sarebbe realizzabile con detto contratto lo scopo pratico che eventualmente perseguissero i contraenti di sostituire al diritto di credito la proprieta dell'immobile consegnato, poiche tale patto sarebbe nullo per il divieto del patto commissorio. Costituisce indagine di fatto, devoluta al giudice di merito, lo accertamento della volonta negoziale delle parti nel senso della conclusione di un rapporto obbligatorio di anticresi ovvero di un contratto di compravendita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1963, Cod. Civ. art. 1960
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)