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Sez. 2, Sentenza n. 261 del 06/02/1970 (Rv. 345111 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTI DI RIUNIONE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345111-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTI DI RIUNIONE - INSINDACABILITA IN CASSAZIONE.*

I provvedimenti del giudice di merito in materia di riunione dei procedimenti e relative modalita sono insindacabili in Sede di giudizio di legittimita, implicando sia accertamenti di merito sia valutazioni anche ispirate a criteri di opportunita o discrezionalita ordinatorie dei procedimenti. (V 698-68, massima n 331910).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)