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Sez. 3, Sentenza n. 141 del 04/10/1996 Ud. (dep. 11/01/1997) Rv. 206556 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Abusi edilizi - Demolizione disposta dal giudice - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto abusivo - Ammissibilità - Condizioni - Accertamento da parte del giudice sulla non avvenuta adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - Necessità.
Stato
decisa il 1996-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206556-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In caso di condanna per reati in materia urbanistica il giudice penale può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo, ma deve accertare che l'imputato sia giuridicamente nella condizione di poter eseguire la demolizione, e cioè che la pubblica amministrazione non abbia già, adottando i provvedimenti previsti dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, acquisito l'immobile e l'area di sedime al patrimonio del comune.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)