Sez. 5, Sentenza n. 14024 del 17/06/2009 (Rv. 608500 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Statuto del contribuente - Rimborso delle fideiussioni chieste dal contribuente - Art. 8, comma 4, della legge n. 212 del 2000 - Interpretazione - Diritto al rimborso anche per periodi di imposta precedenti al momento dell'entrata in vigore della legge suddetta - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
L'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto del contribuente), che impone all'Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente abbia dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, non lascia dubbi, considerato l'uso del tempo passato ("ha dovuto richiedere"), sul fatto che il legislatore abbia voluto riconoscere il diritto al rimborso anche per periodi di imposta precedenti, in riferimento a procedure non ancora completate al momento dell'entrata in vigore della norma statutaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)