Sez. 3, Sentenza n. 16199 del 12/03/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 255484 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Giudizio abbreviato - Attenuante della collaborazione - Prova dei fatti - Impossibilità - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990, la possibilità per l'imputato di fornire, nel giudizio di appello, mediante la richiesta di rinnovazione dell'istruzione, la prova dell'avvenuta collaborazione non è preclusa dal fatto che in primo grado si sia proceduto con le forme del rito abbreviato.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)