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Sez. 1, Sentenza n. 6603 del 23/07/1996 (Rv. 498685 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Controversie di attuazione del provvedimento cautelare iniziate a far data dal 16 febbraio 1994 - Competenza - Del giudice della causa di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498685-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

La competenza funzionale sulle controversie di attuazione di provvedimenti cautelari che hanno per oggetto obblighi di fare o di non fare - instaurate a far data dal 16 febbraio 1994 - è attribuita, anche per i provvedimenti pronunciati in un procedimento iniziato prima della entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, che ha modificato le norme del codice di procedura civile introducendo, tra l'altro, la c.d. procedura cautelare uniforme (art. 74), al giudice competente a conoscere il merito della causa ai sensi degli artt. 669 ter comma primo, 669 quater comma primo cod. proc. civ., nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 669 duodecies, perché i decreti legge n. 105 del 1994 (in vigore dal 16 febbraio 1994), n. 235 del 1994 (in vigore dal 18 aprile 1994), n. 380 del 1994 (in vigore dal 18 giugno 1994) ed il decreto legge n. 571 del 1994 (in vigore dall'11 ottobre 1994), finalmente convertito, con modifiche, a differenza degli altri, con legge n. 673 del 1994, espressamente hanno disposto l'anticipata applicazione della nuova disciplina sui procedimenti cautelari in generale ai giudizi pendenti e, anche quando dipendono dai decreti legge non convertiti, gli effetti di questa disposizione sono stati conservati dalla norma transitoria contenuta nell'art. 1 comma secondo della legge 6 dicembre 1994 n. 673 di conversione dell'ultimo decreto legge della serie (nella specie l'esecuzione era stata iniziata dinnanzi al pretore ritenuto funzionalmente competente, ai sensi degli art. 26 comma 3 e 28 cod, proc. civ., il 6 giugno 1994 e riguardava un provvedimento di urgenza pronunciato il 25 gennaio 1994, in seguito ad istanza presentata il 27 ottobre 1992 dinnanzi al giudice della causa di merito già pendente dalla data del 27 novembre 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 ter com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 669 quater com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 14/02/1994 num. 105, Decreto Legge 14/04/1994 num. 235, Decreto Legge 18/06/1994 num. 380, Decreto Legge 08/08/1994 num. 493, Decreto Legge 07/10/1994 num. 571, Legge 06/12/1994 num. 673 art. 1, Legge 21/11/1991 num. 374 art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)