Sez. U, Sentenza n. 16751 del 21/07/2006 (Rv. 591160 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Massa monetaria all'interno dell'euro - Appartenenza ai cittadini dei Paesi aderenti - Configurabilità - Esclusione - Pretesa del cittadino di percepire direttamente e personalmente una quota proporzionale del cosiddetto "signoraggio" monetario - Controversia relativa - Difetto assoluto di giurisdizione - Anche del giudice di pace.
GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE
È da escludere che la massa monetaria posta in circolazione nell'ambito dei Paesi aderenti al sistema dell'euro (e quindi anche in Italia) appartenga alla collettività dei cittadini di quei Paesi, e che, di conseguenza, ciascuno di costoro possa rivendicare, "pro quota", il reddito derivante dalla stampa e dalla circolazione di detta massa monetaria (cosiddetto reddito di "signoraggio"), oggi invece percepito - per effetto di una scelta di politica monetaria consacrata in strumenti normativi di diritto europeo, al cui rispetto il nostro Paese è vincolato anche sul piano internazionale - dalla Banca Centrale Europea e poi ridistribuito tra le diverse Banche centrali nazionali. Discende da ciò che la pretesa del cittadino rivolta ad ottenere una quota proporzionale del "signoraggio" monetario esula dall'ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto. Né la giurisdizione in ordine a detta pretesa spetta al giudice di pace, essendo da escludere che l'attribuzione a detto giudice del compito di decidere secondo equità le controversie il cui valore non superi un certo importo gli consenta di emettere pronunce che eccedono i limiti generali della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1997 num. 433, Decreto Legisl. 10/03/1998 num. 43, Regio Decr. 28/04/1910 num. 204, Tratt. Internaz. 02/10/1997 art. 105, Tratt. Internaz. 02/10/1997 art. 106, Tratt. Internaz. 02/10/1997 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)