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Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

Art. 7

Gli Stati membri stabiliscono un sistema di sanzioni da infliggere nel caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e adottano le misure necessarie per garantire che dette sanzioni siano applicate. Le sanzioni a tal fine previste devono essere effettive, proporzionate ed avere efficacia dissuasiva. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 15 gennaio 2004 e l'informano immediatamente delle eventuali modifiche.

Art. 8

1. Ai fini della presente direttiva, in particolare dell'articolo 6, le autorità competenti degli Stati membri dispongono del potere di adottare tra l'altro le misure infra alla lettera a), e alle lettere da b) ad f), se del caso:

  1. a) per qualsiasi prodotto:

    1. i) di organizzare, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle caratteristiche di sicurezza del medesimo su scala sufficiente fino allo stadio dell'utilizzo o del consumo;

    2. ii) di esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;

    3. iii) di prelevare campioni di prodotti per sottoporli ad analisi relative alla sicurezza;

  2. b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni:

    1. i) di richiedere l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile, nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è commercializzato;

    2. ii) di sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni preventive in modo da renderlo sicuro;

  3. c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinate persone:

    di disporre che tali persone siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;

  4. d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso:

    di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, di fornirlo, proporre di fornirlo o esporlo;

  5. e) per qualsiasi prodotto pericoloso:

    di vietarne l'immissione sul mercato e di stabilire le necessarie misure di accompagnamento per garantire l'osservanza del divieto;

  6. f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato:

    1. i) di ordinare o di organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati;

    2. ii) di ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori il suo richiamo e la sua distruzione in condizioni opportune.

2.

Quando adottano misure analoghe a quelle di cui al paragrafo 1, in particolare a quelle di cui alle lettere da d), a f), tenendo conto del principio di precauzione, le autorità competenti degli Stati membri agiscono nel rispetto del trattato, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio.

Nell'ambito di tali misure esse incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori conformemente agli obblighi loro imposti dalla presente direttiva, in particolare dal capo III, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta.

Se necessario, esse organizzano o ordinano le misure di cui al paragrafo 1, lettera f), qualora l'azione intrapresa dai produttori e dai distributori nell'ambito dei loro obblighi sia insoddisfacente o insufficiente. Il richiamo interviene come ultimo rimedio, eventualmente nell'ambito dei codici di buona condotta esistenti in materia nello Stato membro interessato.

3. Nel caso di prodotti che presentino un rischio grave, le autorità competenti adottano con la dovuta celerità le opportune misure di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f). L’esistenza di un rischio grave è determinata dagli Stati membri caso per caso, in base alle caratteristiche intrinseche e tenendo conto degli orientamenti di cui all’allegato II, punto 8.

4. Le misure che le autorità competenti adottano a norma del presente articolo sono destinate, a seconda dei casi:

  1. a) al produttore;

  2. b) nei limiti delle rispettive attività ai distributori e, in particolare, al responsabile della prima distribuzione sul mercato nazionale;

  3. c) a qualsiasi altra persona, qualora ciò si riveli necessario, al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare rischi derivanti da un prodotto.

Art. 9

1. Per esercitare un'efficace sorveglianza del mercato volta a garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, ai cui fini è necessario che le autorità competenti collaborino fra loro, gli Stati membri provvedono affinché siano assunte iniziative che prevedano strumenti e procedure opportuni che possono in particolare comprendere:

  1. a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati;

  2. b) il controllo costante e l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;

  3. c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in opera.

2. Gli Stati membri si assicurano che i consumatori e gli altri interessati possano sporgere reclami presso le autorità competenti con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglianza, e che tali reclami siano oggetto di un seguito adeguato. Essi informano attivamente i consumatori e le altre parti interessate in ordine alle procedure istituite a tal fine.

Art. 10

1. La Commissione promuove il funzionamento, nell'ambito di una rete europea delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare, nella forma di una cooperazione amministrativa, e vi partecipa.

2. Tale funzionamento in rete si sviluppa in modo coordinato rispetto alle altre procedure comunitarie esistenti, in particolare rispetto al RAPEX II, ed ha in particolare l'obiettivo di agevolare quanto segue:

  1. a) lo scambio di informazioni sulla valutazione dei rischi, sui prodotti pericolosi, su metodi di prova e sui loro risultati, sugli sviluppi scientifici recenti e su altri aspetti che interessano le attività di controllo;

  2. b) l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova;

  3. c) lo scambio di esperienze e buone prassi e la collaborazione nelle attività di formazione;

  4. d) il miglioramento della collaborazione a livello comunitario in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi.

Capo V. Scambi di informazioni e situazioni che esigono un intervento rapido

Art. 11

1.

Se uno Stato membro adotta misure per limitare l'immissione sul mercato di prodotti o per disporne il ritiro o il richiamo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) ad f), esso notifica tali provvedimenti alla Commissione, sempreché una notifica non sia prescritta dall'articolo 12 o da una normativa comunitaria specifica, precisando le ragioni che li hanno motivati. Lo Stato membro informa inoltre la Commissione in merito alla modificazione o alla revoca di tali provvedimenti.

Se lo Stato membro che ha effettuato la notifica ritiene che gli effetti del rischio non vadano o non possano andare al di là del suo territorio, esso procede alla notifica dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, qualora questi comprendano informazioni suscettibili di presentare un interesse quanto alla sicurezza dei prodotti per gli Stati membri, in particolare se tali provvedimenti rispondono ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3 elabora, provvedendo a garantire l'efficacia e il corretto funzionamento del sistema, le linee guida di cui all'allegato II, punto 8. Queste propongono il contenuto delle notifiche previste dal presente articolo e il formulario tipo da utilizzare all'uopo e forniscono, in particolare, criteri atti a determinare le condizioni rispetto alle quali la notifica è rilevante ai fini del secondo comma.

2. La Commissione trasmette la notifica agli altri Stati membri, salvo che, previo esame sulla base delle informazioni contenute nella notifica, concluda che la misura non è conforme al diritto comunitario. In tal caso, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa.

Art. 12

1.

Se uno Stato membro adotta o decide di adottare, raccomandare o convenire con produttori e distributori, su base obbligatoria o volontaria, misure o azioni per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o uso, sul proprio territorio, di prodotti a causa di un rischio grave, esso lo notifica immediatamente alla Commissione attraverso il RAPEX. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione della modificazione o della revoca di qualsiasi misura o azione in questione.

Se lo Stato membro che ha effettuato la notifica ritiene che gli effetti del rischio non vadano o non possano andare al di là del suo territorio, esso procede secondo le modalità definite all'articolo 11, tenendo conto dei criteri pertinenti stabiliti nelle linee guida di cui all'allegato II, punto 8.

Fatto salvo quanto è indicato al primo comma, gli Stati membri, prima di aver deciso l'adozione di siffatte misure o azioni, possono comunicare alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito all'esistenza di un rischio grave.

In caso di rischio grave, essi comunicano alla Commissione le azioni di cui all'articolo 5 della presente direttiva intraprese a titolo volontario dai produttori e dai distributori.

2. Alla ricezione di tali notifiche, la Commissione ne verifica la conformità al presente articolo e ai requisiti di funzionamento del RAPEX e le trasmette agli altri Stati membri che, a loro volta, comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi.

3. Le procedure particolareggiate concernenti il RAPEX figurano nell’allegato II. Esse sono adattate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 5.

4. L'accesso al RAPEX è aperto ai paesi candidati, ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali nell'ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi od organizzazioni internazionali, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.

Art. 13

1. Se la Commissione viene a conoscenza che determinati prodotti presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri essa, dopo aver consultato gli Stati membri e se sorgono problemi scientifici che rientrano nella sfera di competenza di un comitato scientifico comunitario, il comitato scientifico comunitario competente per il rischio interessato, sulla scorta dei risultati di tali consultazioni, può adottare una decisione, secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 2, la quale imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti tra quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) ad f), se sussistono ad un tempo le seguenti condizioni:

  1. a) dalle consultazioni preliminari con gli Stati membri risulta che esiste una divergenza accertata tra Stati membri nell'approccio adottato o da adottare per affrontare il rischio in causa; e

  2. b) il rischio non può, in considerazione della natura del problema di sicurezza posto dal prodotto, e compatibilmente con il grado di urgenza, essere trattato nell'ambito delle altre procedure previste dalle normative comunitarie specifiche applicabili ai prodotti di cui trattasi; e

  3. c) il rischio può essere eliminato efficacemente soltanto con l'adozione di provvedimenti adeguati applicabili a livello comunitario al fine di garantire un livello coerente ed elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori e il buon funzionamento del mercato interno.

2.

Le decisioni di cui al paragrafo 1 si applicano per un periodo non superiore ad un anno e possono essere confermate, secondo la stessa procedura, per ulteriori periodi ciascuno dei quali non superi un anno.

Tuttavia, le decisioni che riguardano specifici prodotti individualmente identificati, o partite di prodotti, si applicano a tempo indeterminato.

3. Sono vietate le esportazioni dalla Comunità di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al paragrafo 1, a meno che la decisione disponga diversamente.

4. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per applicare entro un termine inferiore a venti giorni, le decisioni di cui al paragrafo 1, salvo altrimenti disposto nelle decisioni stesse.

5. Le autorità competenti, incaricate dell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1, forniscono alle parti interessate, entro il termine di un mese, la possibilità di esprimere il loro punto di vista e ne informano la Commissione.

Capo VI. Procedure di comitato

Art. 14

1. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti i punti citati in seguito sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2:

  1. a) le misure di cui all'articolo 4 riguardanti le norme adottate dagli organismi europei di normalizzazione;

  2. b) le decisioni di cui all'articolo 13 che impongono agli Stati membri l'obbligo di adottare provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f).

2. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva concernenti tutti gli altri punti sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Art. 15

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

5.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, l’articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

Capo VII. Disposizioni finali

Art. 16

1.

Le informazioni di cui dispongono le autorità degli Stati membri o la Commissione, relative ai rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori presentati da prodotti, sono in generale accessibili al pubblico secondo le esigenze di trasparenza, fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine. In particolare, il pubblico ha accesso alle informazioni sull'identificazione dei prodotti, sulla natura dei rischi e sulle misure adottate.

Tuttavia, gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie affinché i loro funzionari ed agenti siano tenuti a non divulgare le informazioni raccolte ai sensi della presente direttiva, le quali, per loro natura, siano coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati, salvo le informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei prodotti la divulgazione delle quali è indispensabile, se le circostanze lo richiedono, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori.

2. La tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l'efficacia delle attività di sorveglianza del mercato e di effettiva esecuzione. Le autorità destinatarie delle informazioni coperte dal segreto professionale garantiscono la tutela di quest'ultimo.

Art. 18

1.

Qualsiasi decisione adottata a norma della presente direttiva la quale limiti l'immissione sul mercato di un prodotto o ne disponga il ritiro o il richiamo deve essere adeguatamente motivata. Essa è notificata nei più brevi termini alla parte interessata ed indica i mezzi di ricorso previsti dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in questione ed i termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Le parti interessate devono avere la possibilità, ogniqualvolta ciò sia possibile, di presentare il proprio punto di vista prima dell'adozione della misura. Se una consultazione non ha avuto luogo a causa dell'urgenza della misura da adottare, essa deve aver luogo a tempo debito dopo la messa in applicazione della misura.

Le misure che dispongono il ritiro di un prodotto oppure il suo richiamo debbono tener conto della preoccupazione di indurre i distributori, gli utenti ed i consumatori a contribuire all'attuazione di dette misure.

2. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi misura che sia stata adottata dalle autorità competenti e che limiti l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne disponga il ritiro dal mercato o il richiamo possa essere impugnata dinanzi alle giurisdizioni competenti.

3. Qualsiasi decisione adottata in virtù della presente direttiva, la quale limiti l'immissione sul mercato o ne imponga il ritiro o il richiamo non pregiudica in alcun modo la valutazione, sotto il profilo delle disposizioni del diritto penale nazionale applicabile nella fattispecie, della responsabilità della parte cui essa è destinata.

Art. 19

1. La Commissione può sottoporre al comitato di cui all'articolo 15 qualsiasi questione relativa alla messa in applicazione della presente direttiva, in particolare questioni riguardanti le attività di controllo e di sorveglianza del mercato.

2.

Ogni tre anni a decorrere dal 15 gennaio 2004, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

La relazione contiene in particolare informazioni sulla sicurezza dei prodotti di consumo, in particolare sul miglioramento della tracciabilità dei prodotti, sul funzionamento della sorveglianza del mercato, sui lavori di normazione, sul funzionamento del RAPEX e sulle misure comunitarie adottate in base all'articolo 13. A tal fine, la Commissione procede a valutazioni dei relativi aspetti, in particolare di iniziative, sistemi e pratiche messi in atto negli Stati membri, alla luce degli obblighi previsti dalla direttiva e da altre normative comunitarie sulla sicurezza dei prodotti. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutta l'assistenza e le informazioni necessarie per svolgere le valutazioni e preparare le relazioni.

Art. 20

La Commissione individua le necessità, le possibilità e le priorità dell'azione comunitaria in materia di sicurezza dei servizi e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 1o gennaio 2003, una relazione corredata, ove opportuno, di proposte al riguardo.

Art. 21

1.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con efficacia a decorrere dal 15 gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 22

La direttiva 92/59/CEE è abrogata con efficacia a decorrere dal 15 gennaio 2004, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri relativo ai termini di attuazione e di messa in applicazione della direttiva abrogata di cui all'allegato III.

I riferimenti alla direttiva 92/59/CEE si intendono fatti alla presente direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Art. 23

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001. Per il Parlamento europeo La Presidente N. Fontaine Per il Consiglio Il Presidente F. Vandenbroucke GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 265. (3) Parere del Parlamento europeo del 15.11.2000 (GU C 223 dell'8.8.2001, pag. 154), posizione comune del Consiglio del 12.2.2001 (GU C 93 del 23.3.2001, pag. 24) e decisione del Parlamento europeo del 16.5.2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 4.10.2001 e decisione del Consiglio del 27.9.2001.