Sez. 1, Sentenza n. 276 del 08/02/1984 Cc. (dep. 09/03/1984) Rv. 163074 - 01
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - NOTIFICAZIONI - DIFENSORE - AUTONOMO DIRITTO ALLA NOTIFICAZIONE.*
ESECUZIONE IN MATERIA PENALE - INCIDENTI - NOTIFICAZIONI - DIFENSORE - AUTONOMO DIRITTO ALLA NOTIFICAZIONE.*
In virtù del combinato disposto dagli artt. 151 e 192 cod. proc. pen. il difensore che sollevi l'incidente di esecuzione, in rappresentanza dell'interessato, ha un autonomo diritto di impugnazione dell'ordinanza, con cui il giudice di merito rigetti l'istanza diretta ad ottenere la revoca del provvedimento di confisca delle cose sequestrate. Ne consegue che la comunicazione prescritta dall'art. 151 cod. pen. deve essere effettuata nei confronti del difensore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)