Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 13/03/1996 (Rv. 496332 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Nuovi criteri indennitari di cui all'art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Ricorso per cassazione proposto successivamente all'entrata in vigore di detta norma - Applicazione della norma - Espressa richiesta della parte ricorrente - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione di aree edificabili, l'applicabilità, anche in sede di legittimità, nel corso del giudizio di opposizione alla stima amministrativa, dei nuovi criteri indennitari di cui all'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (inserito con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359), trova ostacolo, quando l'entrata in vigore della citata norma sia anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, nella circostanza che il ricorrente non abbia invocato la norma medesima, in considerazione della non estensibilità del dibattito a questioni proponibili, ma non proposte dalla parte interessata.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)