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Sez. 6, Sentenza n. 628 del 17/05/1971 Ud. (dep. 21/09/1971) Rv. 119110 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - REATO COMPLESSO RISPETTO AL REATO DI COLLUSIONE IN CONTRABBANDO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119110-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO O DEL SERVIZIO - REATO COMPLESSO RISPETTO AL REATO DI COLLUSIONE IN CONTRABBANDO - ESCLUSIONE.*

Il reato di collusione in contrabbando, previsto dall'art 3 legge 9 dicembre 1941, n 1383, e un reato proprio del finanziere, che si perfeziona con il semplice accordo fraudolento fra l'intraneus e l'extraneus, e non puo essere assorbito nel reato di corruzione propria, che e del tutto distinto e si perfeziona con l'accettazione da parte del pubblico ufficiale di un compenso o della promessa di un compenso per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Il finanziere che non solo collude con il contrabbandiere consentendogli l'attivita illecita di introduzione di una merce senza il pagamento dei diritti di dogana, ma a tal fine riceve dallo stesso o concorda un compenso, viola con una sola Azione due distinte norme incriminatrici, e commette due distinti reati, non il solo reato di corruzione. (V 114997, anno 1970, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 84, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)