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Sez. 1, Sentenza n. 804 del 12/03/1968 (Rv. 332075 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE N.1147 DEL 1966 - RICORSI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA E DI DECADENZA PENDENTI DINANZI AI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI E ALLA GPA - TRASMISSIONE D'UFFICIO AL TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CHE LE NORME CONCERNENTI LA GIURISDIZIONE DEBBONO AVERE IMMEDIATA APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332075-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - LEGGE N.1147 DEL 1966 - RICORSI IN MATERIA DI ELEGGIBILITA E DI DECADENZA PENDENTI DINANZI AI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI E ALLA GPA - TRASMISSIONE D'UFFICIO AL TRIBUNALE ORDINARIO COMPETENTE PER TERRITORIO - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CHE LE NORME CONCERNENTI LA GIURISDIZIONE DEBBONO AVERE IMMEDIATA APPLICAZIONE.*

L'art. 6 della legge 23 dicembre 1966, n.1147, disponendo, in via transitoria, che tutti i ricorsi in materia di eleggibilita e di decadenza, pendenti dinanzi ai consigli comunali e provinciali ed alla gpa, vanno trasmessi di ufficio al tribunale competente per territorio, fa applicazione del principio generale secondo cui le norme concernenti la giurisdizione, sopravvenute nel corso del giudizio, debbono avere immediata attuazione. (V. 1373-67, massima n.327979 1375-67, massima n.327980).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)