DIRETTIVA 92/49/CEE CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all'interno della Comunità;
considerando che la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE4, in seguito denominata «seconda direttiva», ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, accordando ai contraenti che, per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare, non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;
considerando che la direttiva 88/357/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;
considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita5, e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione6;
considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;
considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;
considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;
considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi; che, in particolare, le autorità competenti degli Stati membri devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni;
considerando che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne ed implica l'accesso all'insieme delle attività assicurative diverse dall'assicurazione sulla vita in tutta la Comunità e, di conseguenza, la possibilità per ogni assicuratore debitamente autorizzato di coprire qualsiasi rischio tra quelli elencati in allegato alla direttiva 73/239/CEE; che a tal fine è necessario sopprimere il monopolio accordato a taluni organismi in certi Stati membri per la copertura di determinati rischi;
considerando che occorre adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;
considerando che con la direttiva 91/674/CEE si è già realizzata l'armonizzazione essenziale delle disposizioni degli Stati membri in materia di costituzione delle riserve tecniche cui gli assicuratori sono tenuti a garanzia degli impegni sottoscritti, armonizzazione che permette di accordare il beneficio del riconoscimento reciproco di tali riserve;
considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti la diversificazione, la localizzazione e la congruenza dei cespiti ammessi a rappresentare le riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per la realizzazione dell'articolo 67 del trattato7, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria;
considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di investimenti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali previste dalla direttiva 88/361/CEE;
considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura regolamentazione, dare una definizione provvisoria a questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;
considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 73/239/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondo propri;
considerando che nel quadro del mercato assicurativo integrato è opportuno accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di scelta del diritto applicabile al contratto di assicurazione;
considerando che l'armonizzazione della normativa in materia di contratto di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi che coprono rischi situati sul loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai contraenti assicurati che necessitano di una particolare tutela;
considerando che, nel quadro del mercato interno, è nell'interesse del contraente avere accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro in cui è situato il rischio vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito;
considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura dei rischi situati sul loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti;
considerando che è auspicabile che il contraente, qualora si tratti di una persona fisica, sia informato dall'impresa di assicurazione della legislazione applicabile al contratto nonché delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto stesso;
considerando che in taluni Stati membri l'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale;
considerando che la natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia giustificano che le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio impongano la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali di tali contratti al fine di verificare che questi ultimi sostituiscano parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale; che tale verifica non deve costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti; che la natura particolare dell'assicurazione malattia, che sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale, si distingue dagli altri rami dell'assicurazione «danni» e dell'assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l'effettivo accesso ad un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute;
considerando che taluni Stati membri hanno adottato a tal fine disposizioni legislative specifiche; che, nell'interesse generale, è possibile adottare o mantenere disposizioni legislative nella misura in cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni devono applicarsi in modo identico qualunque sia lo Stato d'origine dell'impresa; che la natura di dette disposizioni legislative può variare secondo la situazione che prevale nello Stato membro che le adotta; che tali disposizioni possono contenere una disposizione che preveda la mancanza di restrizioni di adesione, la tariffazione su base uniforme per tipo di contratto e la copertura a vita; che il medesimo obiettivo può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che offrono un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di compensazione delle perdite; che si potrebbe esigere anche che la base tecnica dell'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sia analoga a quella dell'assicurazione sulla vita;
considerando che a seguito del coordinamento realizzato dalla direttiva 73/239/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non è più giustificata la possibilità accordata alla Repubblica federale di Germania all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della stessa direttiva di vietare il cumulo dell'assicurazione malattia con altri rami e che detta possibilità deve dunque essere soppressa;
considerando che gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione, la quale pratichi a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione; che tale condizione non può tuttavia applicarsi alle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria che è di esclusiva competenza dello Stato membro d'origine;
considerando che l'esercizio della libertà di stabilimento richiede una presenza permanente nello Stato membro della succursale; che, per tener conto degli interessi particolari degli assicurati e delle vittime in caso di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, è necessaria l'esistenza nello Stato membro della succursale di strutture adeguate che abbiano il compito di raccogliere tutte le informazioni necessarie riguardanti i fascicoli d'indennizzo relativi a questo rischio, e che dispongano di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa presso le persone danneggiate e suscettibili di reclamare un indennizzo come pure il pagamento di quest'ultimo, e per rappresentare detta impresa o, qualora occorra, per farla rappresentare, a proposito di tali domande d'indennizzo, dinanzi ai tribunali e alle autorità di questo Stato membro;
considerando che nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati membri nella direttiva 88/357/CEE;
considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma nello Stato membro in cui è situato il rischio alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;
considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli Stati vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo, fra cui addizionali a beneficio di organismi di compensazione; che, in questi ultimi Stati membri tali imposte e contributi presentano sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità per assicurare la riscossione di tali imposte e contributi;
considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva in modo da tener conto dei nuovi sviluppi intervenuti nel settore assicurativo; che la Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito nella direttiva 91/675/CEE8 nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;
considerando che è necessario fissare disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico esistente al momento della messa in applicazione della presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni devono servire ad evitare un carico di lavoro supplementare per le autorità competenti degli Stati membri;
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva,
TITOLO I DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS