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DIRETTIVA 92/49/CEE CONSIGLIO del 18 giugno 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)

Testo in vigore al

Art. 29

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

Art. 30

1. All'articolo 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera b) è abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a) è così sostituito dal testo seguente: «a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma è applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;» .

2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione può prescrivere che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima delle loro applicazione alla sua autorità competente.

Art. 31

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il contraente deve essere informato dall'impresa di assicurazione:

della legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o del fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, della legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente assicurato di promuovere un'azione giudiziaria.

2. L'obbligo di cui ai paragrafo 1 è applicabile soltanto se il contraente è una persona fisica.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è situato il rischio.

Titolo IV. Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

Art. 32

Il testo dell'articolo 10 della direttiva 73/239/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine. 2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti: a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale; b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale; c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale; d) il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's. Qualora l'impresa intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale. 3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata. L'autorità competente dello Stato membro d'origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 16 e 17. Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine. 4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale. 5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4. 6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.»

Art. 34

Il testo dell'articolo 14 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.»

Art. 35

Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente: «Articolo 16 1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi: a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE; b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare; c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi. Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata. Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa: comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4 della presente direttiva; presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi. 2. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine. 3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.»

Art. 38

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

Art. 39

1. L'articolo 18 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che prescrivano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

Art. 40

1. L'articolo 19 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese aventi la sede sociale in detti Stati membri.

3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

8. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata.

10. Ogni due anni la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.

Art. 41

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

Art. 42

1. L'articolo 20 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

Art. 43

1. L'articolo 21 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2.

Quando un'assicurazione è presentata in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è situata la sede sociale o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

Se al contraente vengono forniti documenti, in essi deve figurare l'informazione di cui al primo comma.

Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d) della direttiva 73/239/CEE.

3.

Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale ed eventualmente della succursale dell'impresa di assicurazione che concede la copertura.

Ciascuno Stato membro può esigere che nei documenti citati al primo comma figurino altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 4 della direttiva 88/357/CEE.

Art. 44

1. L'articolo 22 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2.

Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per gruppo di rami, nonché per quanto riguarda il ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, la frequenza e il costo medio dei sinistri.

I gruppi di rami sono così definiti:

infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, saranno precisate);

incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

responsabilità civile generale (n. 13);

credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato che gliene faccia richiesta.

Art. 45

1. L'articolo 24 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti nel loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese ivi autorizzate, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.

Art. 46

1. L'articolo 25 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

2.

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d) della direttiva 88/357/CEE e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino della direttiva 88/357/CEE, e ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, costituiscono un rischio situato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/357/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che coprono rischi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

Titolo V. Disposizioni transitorie

Art. 47

La Repubblica federale di Germania può rinviare sino al 1o gennaio 1996 l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, prima frase. Durante questo periodo, le disposizioni contenute nel comma seguente si applicheranno nelle circostanze di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

Quando la base tecnica per il calcolo dei premi sarà stata comunicata alle autorità dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, terza frase dette autorità trasmetteranno senza indugio tali informazioni alle autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio per permettere loro di presentare eventuali osservazioni. Le autorità dello Stato membro d'origine, se non tengono conto di tali osservazioni, ne informano in modo dettagliato e fornendone i motivi le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio.

Art. 48

Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.

Art. 49

Il Regno di Danimarca può rinviare sino al 1o gennaio 1999 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Durante tale periodo continua ad essere applicabile in Danimarca l'esclusione prevista all'articolo 12, paragrafo 2 della seconda direttiva per gli infortuni sul lavoro.