Sez. 3, Sentenza n. 200 del 19/01/1973 (Rv. 362008 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTO DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTE - INOSSERVANZA - LOCUS SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - PATTO DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTE - INOSSERVANZA - LOCUS SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE.*
Il pagamento del prezzo a mezzo tratte, previsto in un contratto di compravendita, non vale a spostare il luogo di adempimento della obbligazione, qualora il debitore non provveda al pagamento delle tratte stesse. Il debitore, infatti, che non si avvale del solo mezzo di Estinzione del proprio debito che lo abilita a pagare nel suo domicilio, non puo pretendere che, nonostante la sua inadempienza, in tale domicilio si sia definitivamente radicato il locus solutionis. (Conf 150/70, mass n 344916).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)