Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Testo in vigore al
Art. 66
1. Non possono far parte della Commissione di disciplina:
a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;
b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;
c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;
d) l'offeso o il danneggiato e i pareti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;
f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.
Art. 67
1. Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.
2. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.
3. Il componente ricusato e' sostituito.
4. Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilita' o ricusazione, il sottufficiale con provvedimento del Ministro e' deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.
Art. 68
1. La Commissione di disciplina e' convocata dal presidente.
2. L'ordine di convocazione e' trasmesso ai componenti della commissione.
3. Dell'avvenuta "convocazione e' data comunicazione ai sottufficiale deferito a commissione di disciplina.
Art. 69
1. Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina.
2. L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi.
3. Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 66.
4. Il difensore e' vincolato al segreto di ufficio.
Art. 70
1. La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta ne' fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non e' ammesso ad intervenire.
2. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla, importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti della inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:
1) legge l'ordine di convocazione;
2) a leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;
3) chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
3. Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
4. Il giudicando puo' presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.
5. Il giudicando e ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
6. Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.
7. Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia, gli atti all'autorita' che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.
8. Se la Commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di stato previste dall'art. 61 e nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.
9. La votazione e' segreta. Il giudizio della Commissione e' espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione e unitamente agli atti e' trasmesso dai presidente al Ministero.
10. I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.
Art. 71
1. Il Ministro puo' discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravita', anche a sfavore.
Art. 72
1. In caso di corresponsabilita' tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare e' unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.
2. Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina puo' ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.
Sezione III. Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero e per il tempo di guerra
Art. 73
1. Agli effetti, della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2. Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, puo' far pervenire la memoria difensiva di cui all'art. 70.
Art. 74
1. In tempo di guerra nel caso di sottufficiale inquadrato in unita' di altra Forza armata, il comandante di tale unita' dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.
Titolo IX. Avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente od in ferma volontaria o in rafferma
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 75
1. Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori e' richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le finzioni del nuovo grado.
2. E', inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1902, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fara' riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.
3. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.
Capo II. Conferimento del grado di vicebrigadiere.
Sezione I. Disposizioni generali
Art. 76
1. Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:
1) per cinque decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso di allievi sottufficiali;
2) per tre decimi dei posti mediante esame di idoneita', al quale possono partecipare gli appuntati con almeno tre anni di anzianita' di grado e in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 87;
3) per due decimi dei posti mediante scrutinio ad anzianita' congiunta al merito degli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 88-bis.
2. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1) sono riportati in aumento proporzionalmente a quelli da conferire con i sistemi di cui ai numeri 2) e 3); i posti non coperti ai sensi del numero 2) sono riportati in aumento a quelli da conferire per anzianita' congiunta al merito.
3. Le frazioni di posti eventualmente derivanti dalle ripartizioni effettuate ai sensi dei commi precedenti vengono computate per intero ed i posti attribuiti secondo il seguente ordine di preferenza: concorso per esami, esami di idoneita'.
Art. 77
1. Il concorso e l'esame d'idoneita' di cui all'art. 76 sono indetti con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo.
2. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Sezione II. Concorso per esami
Art. 78
1. Per partecipare al concorso di cui all'art. 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di eta'.
2. Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituito di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio e' rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.
3. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.
Art. 79
1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacita' professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, qualifica non inferiore a "nella media" e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.
2. Sono esclusi dall'ammissione:
a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneita';
b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
3. Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e' demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 112.
Art. 80
1. L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.
2. Per la prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla autorizzazione.
3. La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.
4. I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
5. La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.
6. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.
7. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.
8. Ai candidati che superino le prove facoltative, e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
9. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con indicazione del voto riportato nella prova scritta.
10. Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
11. Il giudizio sull'idoneita' e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.
12. La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Art. 81
1. I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.
2. I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta.
3. Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
Art. 82
1. Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.
2. Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalita' di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.
3. Il ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.
4. Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si puo' ripetere per una sola volta.
5. I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave.
Art. 83
1. Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.
2. Per la pubblicita' delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'art. 80 comma quinto.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.
4. La prova orale e' superata se il candidato consegue una votazione non interiore a 42/70.
5. La graduatoria e' stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, e' attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.
6. A parita' di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo.
Art. 84
1. Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto Ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica, sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di, grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.
2. Per le prove facoltative di cui al primo comma dello art. 83, la Commissione puo' essere integrata da esperti.
3. Alla Commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.
Art. 85
1. Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.
Art. 86
1. Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria e' comunicata al Ministero.
2. Il Ministro, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.
3. La nomina e' conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo art. 110.