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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1132 del 14/01/2022 (Rv. 663811 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità a mezzo di apparecchi di rilevamento elettronico - Obbligo di preventiva segnalazione - Necessità - Fondamento. CIRCOLAZIONE STRADALE - SEGNALETICA STRADALE - In genere.
Stato
decisa il 2022-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663811-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di contravvenzioni al codice della strada, l'art. 142 co. 6- bis del d.l.gs. n. 285 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b del d.l. n. 117 del 2007, conv. nella l. n. 160 del 2007, ha esteso l'obbligo della preventiva segnalazione delle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, originariamente previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. nella l. n. 168 del 2002 per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale.

Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 3 com. 1 lett. B, Cod. Strada art. 201 com. 1, Cod. Strada art. 142 com. 6, Cod. Strada art. 201 com. 2, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST., Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)