Sez. 2 - , Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022 (Rv. 664999 - 02)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Riconoscimento dell'esistenza dei vizi - Conseguenze - Superfluità della denuncia da parte del committente - Mancanza dell'impegno ad eliminarli - Applicabilità dei termini brevi di prescrizione - Sussistenza.
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE
Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.
Cod. Civ. art. 1666, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)