Sez. 1, Sentenza n. 6034 del 19/11/1979 (Rv. 402739 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV - MODALITA - AFFISSIONE NELL'ALBO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV - MODALITA - AFFISSIONE NELL'ALBO DELL'UFFICIO GIUDIZIARIO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora la notificazione dell'ingiunzione fiscale debba essere effettuata nei modi previsti dall'art 143 cod proc civ, perche il contribuente non risulti avere residenza effettiva nel luogo indicato nei registri anagrafici, e tale residenza effettiva, cosi come la dimora ed il domicilio, sia sconosciuta, la notificazione medesima si perfeziona con il solo deposito dell'atto nella casa comunale, e non anche con l'affissione nell'albo dell'ufficio giudiziario, come previsto dall'ultima parte del primo comma del citato articolo, non essendovi allo stato alcun ufficio giudiziario presso cui si procede. (V 2376/75, mass n 376233; (V 230/74, mass n 367839).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)