Sez. 5, Sentenza n. 2282 del 31/01/2011 (Rv. 616486 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Rimborso del prelievo fiscale sull'indennità di fine rapporto - Cessazione dal servizio dopo l'entrata in vigore della legge n. 482 del 1985 - Termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di rimborso del prelievo fiscale sull'indennità di fine rapporto, l'art. 5 della legge 26 settembre 1985 n. 482, là dove prevede la riliquidazione dell'imposta dovuta sulle indennità di fine rapporto "percepite a decorrere dal 1° gennaio 1980", si applica unicamente alle indennità riscosse tra la suddetta data e quella di entrata in vigore della legge, e solo per queste, pertanto, l'eventuale diritto del contribuente al rimborso è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre, per le indennità liquidate successivamente, l'eventuale diritto al rimborso è soggetto al generale termine di decadenza di 18 mesi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)