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Sez. 4, Sentenza n. 3606 del 09/11/1995 Cc. (dep. 15/11/1995) Rv. 202969 - 01

Circolazione stradale - Illeciti penali - In genere | Targhe - Circolazione con targhe fabbricate abusivamente - Reato - Sussistenza - Fatto precedente all'entrata in vigore Decreto Legge 30 aprile 1992 n. 285 - Art. 68 D.P.R. 15 giugno 1957 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202969-01

Circolazione stradale - Illeciti penali - In genere

In tema di violazione del codice della strada, il fatto di circolare con targhe fabbricate abusivamente, non solo non è stato depenalizzato dall'art. 231 del nuovo codice entrato in vigore con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, ma anzi, a partire dal 1 ottobre 1993 esso è punito più severamente rispetto alla previsione dell'art. 68 del codice previgente. Perciò, per i fatti anteriormente verificatisi, deve applicarsi, nel rispetto del principio dell'art. 2 cod. pen., la norma del codice della strada del 1959 (del 15 giugno 1959 n. 393).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 68, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 68, Cod. Strada Nuovo art. 231, Cod. Strada Nuovo art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)