Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica
Testo in vigore al
Art. 5
1. Presso ogni Provveditorato agli studi e' istituita una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo A del Provveditorato agli studi.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal provveditore agli studio che nomina anche un preside o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo A del provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.
3. I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:
a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonche' sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;
b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;
c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre.
4. La Commissione e' istituita in sostituzione di quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo.
Art. 6
1. Gli insegnamenti, di cui al precedente art. 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalita' previste dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.
2. Gli insegnamenti, di cui all'art. 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.45
Art. 7
1. Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilita' con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.
2. Avverso la qualifica il professore non di ruolo puo' avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
3. Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo.
Art. 8
1. Ai professori incaricati possono essere accordati congedi per gravi e comprovati motivi di famiglia fino a un massimo di dieci giorni nell'anno scolastico, senza diritto ad alcun trattamento economico.
Art. 9
1. Nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, il rapporto d'impiego dei professori incaricati e' mantenuto alle condizioni e nei limiti seguenti:
a) professori nel primo anno di servizio scolastico: 30 giorni con trattamento economico ridotto alla meta';
b) professori che si trovino almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo: 30 giorni con diritto all'intero trattamento economico normale ed altri 60 giorni col suddetto trattamento ridotto alla meta';
c) professori in servizio scolastico continuativo da almeno cinque anni: il rapporto di impiego e' mantenuto per un ulteriore periodo di 90 giorni senza alcun trattamento economico." I periodi massimi di assenza per malattia, previsti dal presente articolo, sono riferiti all'anno scolastico.
Art. 10
1. I periodi di assenza e di congedo dei professori incaricati, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, non possono superare, in un triennio, la complessiva durata di 200 giorni.
Art. 11
1. I congedi per matrimonio o per gravidanza e puerperio sono regolati, entro i limiti della durata della nomina, secondo le norme in vigore per il personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.
Art. 12
1. I congedi di cui ai precedenti articoli sono concessi dal capo di istituto.
2. I professori incaricati richiamati in servizio militare o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o comunque per disposizioni dell'autorita' militare, sono collocati in congedo, secondo le norme in vigore, dal capo di istituto.
3. Il professore incaricato che chieda l'esonero dall'insegnamento per adempiere il servizio militare di leva, sara' mantenuto nell'elenco dei professori incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale compie il periodo di servizio militare per obblighi di leva, nel posto della graduatoria che gli compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 e con la qualifica attribuita nell'ultimo anno di effettivo insegnamento.
Art. 13
1. I professori incaricati che siano eletti senatori o deputati, consiglieri - o deputati - regionali, presidenti delle Amministrazioni provinciali, sindaci di Comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, o che siano eletti dirigenti nazionali del sindacato nazionale della scuola media, qualora richiedano l'esonero dal servizio, saranno mantenuti nell'elenco degli incaricati esistente presso il Provveditorato agli studi, fino al termine dell'anno scolastico durante il quale scade il loro mandato, nel posto in graduatoria che loro compete ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 computando gli anni del mandato come anni di servizio, con la qualifica attribuita durante l'ultimo anno di effettivo insegnamento.
Art. 14
1. Le assenze e i congedi vengono computati dal giorno in cui il professore incaricato resta assente fino a quello in cui riprende servizio, secondo le norme in vigore per i professori di ruolo.
2. Entro cinque giorni dall'assenza il capo di istituto deve accertare la causa; se l'assenza non risulti giustificata il professore e' licenziato.
Art. 15
1. I professori che non riprendano servizio alla scadenza del termine massimo di congedo o di assenza o che dal servizio si allontanino dopo avere gia' raggiunto il suddetto termine massimo, sono licenziati.
Art. 16
1. Ai professori non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) la esclusione dall'insegnamento, da oltre un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
Art. 17
1. Contro le sanzioni inflitte dai capi di istituto e' ammesso ricorso, entro quindici giorni, al provveditore agli studi, il quale decide in via definitiva. Contro le altre sanzioni e' ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.
2. Il termine del ricorso al Ministro e' di 15 giorni.
Art. 18
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignita' e non costituiscano grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 16.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 16.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarita' di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la dignita' si applicano, secondo la gravita' dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.
Art. 19
1. Le sanzioni di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 16 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole; e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti ed autorizzati, nonche' l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sospensione inflitta.
2. La esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi esami di Stato e la radiazione dall'albo professionale.
Art. 20
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 e' disposta, previa contestazione degli addebiti, con facolta' del professore non di ruolo di presentare le sue discolpe entro il termine massimo di dieci giorni che puo' essere ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del predetto articolo.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.
3. Qualora la gravita' dei fatti lo esiga, l'autorita' scolastica puo' sospendere cautelarmente dal servizio, a tempo indeterminato, il professore non di ruolo anche prima della contestazione degli addebiti. La sospensione importa la privazione di qualsiasi retribuzione. L'autorita' scolastica puo' disporre la corresponsione degli assegni alimentari alla famiglia.
4. Se alla sospensione segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione.
5. Se, invece, il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento dell'incolpato, la sospensione e' revocata ed il professore non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della nomina.
Art. 21
1. Il professore incaricato sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il professore incaricato mandato o ordine di cattura.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perche' il fatto non costituisce reato, la sospensione e' revocata, ed il professore incaricato riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti, della durata dell'incarico e sempre che intanto non si sia verificato uno dei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 3.
3. Tuttavia l'autorita' scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il professore incaricato passibile di sanzione disciplinare puo' provvedere ai sensi del precedente art. 20.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilita' per mancanza o irregolarita' di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal primo comma del presente articolo segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui e' stata disposta la sospensione.
6. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui al successivo art. 22.
7. Il professore supplente sottoposto a procedimento penale per delitto puo' essere licenziato dal capo di istituto.
8. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del professore supplente contro il quale sia stato emesso mandato o ordine di cattura.
Art. 22
1. Il professore non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza il beneficio della condanna condizionale, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego e' risolto di diritto.
2. In ogni altro caso, e' sempre salva l'applicazione dell'art. 16.
3. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 23
1. Nulla e' innovato alle disposizioni degli articoli 88 e seguenti del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e degli articoli 78 e seguenti del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, circa le sanzioni disciplinari dei professori iscritti nell'albo che non siano in servizio non di ruolo in istituti e scuole statali.
Art. 24
1. Non possono essere conferiti incarichi e supplenze a professori che nell'anno scolastico precedente abbiano compiuto il 70° anno di eta'.
2. Gli incarichi di insegnamento cessano in ogni caso dall'inizio
dell'anno scolastico successivo a quello in cui i professori incaricati compiono il 70° anno di eta'.
Art. 25
1. In deroga transitoria all'art. 1, dopo che siano state conferite le nomine al personale munito del prescritto titolo di abilitazione:
a) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica.
b) possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti di educazione fisica che al termine dell'anno scolastico in corso all'entrata in vigore della presente legge, abbiano espletato l'incarico per almeno cinque anni, a seguito di regolare nomina conferita ai sensi delle ordinanze ministeriali.
2. Le nomine vengono effettuate nell'ordine della graduatoria degli aspiranti che all'uopo abbiano inoltrato le prescritte domande.