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Sez. 2, Sentenza n. 21549 del 25/10/2016 (Rv. 641539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Chiarimenti forniti dal consulente tecnico - Diritto per essi ad un autonomo compenso - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicchè, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 30/05/2002 num. 115, DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST., Legge 07/08/1980 num. 319 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)