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Sez. 1, Sentenza n. 3376 del 22/11/1971 (Rv. 354926 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - IMPORTAZIONI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE STRANIERA ARMATA - DESTINAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA MARITTIMA IN ITALIA - QUALIFICAZIONE DELLA NAVE COME MERCE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354926-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IGE - IMPORTAZIONI - IN GENERE - IMPORTAZIONE DI NAVE STRANIERA ARMATA - DESTINAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA MARITTIMA IN ITALIA - QUALIFICAZIONE DELLA NAVE COME MERCE - ESCLUSIONE.*

La nave armata, oggetto di compravendita tra imprenditori commerciali ed importata per essere destinata all'Esercizio dell'impresa marittima in Italia, non puo considerarsi 'mercè ai sensi dell'art 17 legge 19 giugno 1940, n 762, in quanto non e bene destinato allo scambio al consumo o alla produzione, ma destinata a formare oggetto dell'impresa commerciale marittima, e di investimento di capitali, perche concorre a formare (quando non costituisca da sola) l'azienda marittima, destinata, nelle mani dell'imprenditore marittimo, all'Esercizio della impresa. (Conf 2303'69, mass n 341708; 1245'70, mass n 346908; 1246'70, mass n (346909; 1166'70, mass n 346759).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)