Sez. L, Ordinanza n. 14043 del 26/05/2025 (Rv. 675575-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI | Gestione commercianti - Determinazione dell'imponibile contributivo - Esclusione dei redditi di capitale - Ragioni - Partecipazione agli utili quale socio fondatore e quale socio non fondatore - Distinzione - Rilevanza a fini contributivi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI
Nella determinazione della base imponibile funzionale ad accertare la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti non rientrano i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa, in quanto la distinzione operata dall'art. 53, comma 2, lettera d), del d.P.R. n. 917 del 1986, tra partecipazione agli utili del socio fondatore (generante reddito da lavoro autonomo) e del socio non fondatore (generante reddito di capitale) rileva ai soli effetti fiscali ma non è idonea a incidere sulla qualificazione dei relativi redditi a fini contributivi.
Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 3 bis CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 02/08/1990 num. 233 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 53 com. 2 lett. D, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)