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Sez. U, Sentenza n. 13453 del 13/12/1991 (Rv. 475035 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Attività di tesoriere speciale svolta da una persona fisica e giuridica per conto di un comune - Corrispettivo - Adeguamento - Controversia relativa - Devoluzione alla giurisdizione del giudice ordinario.
Stato
decisa il 1991-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475035-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni

La controversia avente ad oggetto l'adeguamento del corrispettivo per l'attività di tesoriere speciale svolta, da un persona fisica o giuridica, per conto di un comune è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto fra il tesoriere e l'ente territoriale - che trova la sua fonte in un contratto amministrativo - rientra fra i rapporti di concessione di pubblici servizi e tenuto conto che l'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, che attribuisce ai T.A.R. i ricorsi contro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici (primo comma), fa salva la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nell'ambito dei suddetti rapporti (secondo comma).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)