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Sez. 3, Sentenza n. 16939 del 25/07/2006 (Rv. 591551 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO | Obbligo di risarcimento - Nei confronti del danneggiato - Diversa incidenza delle colpe di ciascuno dei coobligati - Irrilevanza - Presupposti e limiti.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591551-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTO INTERNO ED ESTERNO

In materia di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, qualora venga accertato che più soggetti (anche se tra di essi sia compreso, come nella specie, un minore incapace di intendere e di volere) hanno dato un contributo causale (se pure in misura diversa tra loro) al verificarsi dell'evento dannoso, tutti sono tenuti in solido nei confronti del danneggiato, e non è consentito al giudice di merito limitare la condanna alla rispettiva quota - parte di responsabilità, dovendo egli pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori solidali abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o, comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)