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Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 INDICE >SPAZIO PER TABELLA>

Testo in vigore al

Art. 73 Importo e ammissibilità

1. L'aiuto ammonta a 40 EUR per ettaro.

2. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini o paste alimentari.

Art. 74 Superfici

1.

L'aiuto è concesso per superfici di base nazionali nelle zone di produzione tradizionali elencate nell'allegato X.

Le superfici di base sono le seguenti:

Bulgaria21800 ha
Grecia617000 ha
Spagna594000 ha
Francia208000 ha
Italia1646000 ha
Cipro6183 ha
Ungheria2500 ha
Austria7000 ha
Portogallo118000 ha

2. Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie di base nazionale in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

Art. 75 Superamento della superficie

1. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

2. Se lo Stato membro suddivide la sua superficie di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli agricoltori per le sottosuperfici di base ove sia stato superato il limite. Si effettua tale riduzione se, nello Stato membro in questione, le superfici delle sottosuperfici di base che non hanno raggiunto tali limiti sono state riassegnate a sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

Capo 2. Premio per le colture proteiche

Art. 76 Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono colture proteiche alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Le colture proteiche comprendono:

piselli di cui al codice NC 071310,

favette di cui al codice NC 071350,

lupini dolci di cui al codice NC ex12092950.

Art. 77 Importo e ammissibilità

L'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro di colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattica.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattica a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

Art. 78 Superficie

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 1648000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Capo 3. Aiuto specifico per il riso

Art. 79 Campo di applicazione

È concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Art. 80 Importo e ammissibilità

1.

L'aiuto è concesso per ettaro di superficie seminata a riso, su cui la coltura è mantenuta in normali condizioni colturali almeno fino all'inizio della fioritura.

Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

2. L'aiuto è fissato come segue in funzione delle rese negli Stati membri interessati:

Campagna di commercializzazione 2004/2005 e in caso di applicazione dell'articolo 71 (EUR/ha)Campagna di commercializzazione 2005/2006 e successive (EUR/ha)
Bulgaria-345,225
Grecia1323,96561,00
Spagna1123,95476,25
Francia:
territorio metropolitano971,73411,75
Guyana francese1329,27563,25
Italia1069,08453,00
Ungheria548,70232,50
Portogallo1070,85453,75
Romania-126,075

Art. 81 Superfici

È istituita una superficie di base nazionale per ciascuno Stato membro produttore. Tuttavia, per la Francia sono istituite due superfici di base. Le superfici di base sono fissate come segue:

Bulgaria4166 ha
Grecia20333 ha
Spagna104973 ha
Francia: territorio metropolitano19050 ha
Guyana francese4190 ha
Italia219588 ha
Ungheria3222 ha
Portogallo24667 ha
Romania500 ha

Gli Stati membri possono suddividere la loro superficie o le loro superfici di base nazionali in sottosuperfici di base secondo criteri oggettivi.

Art. 82 Superamento della superficie

1. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la rispettiva superficie di base indicata nell'articolo 81, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

2. Se uno Stato membro suddivide la sua superficie o le sue superfici di base in sottosuperfici di base, la riduzione di cui al paragrafo 1 si applica solo agli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui sia stato superato il limite. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno ancora raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

Capo 4. Pagamento per superficie per la frutta a guscio

Art. 83 Aiuto comunitario

1.

È concesso un aiuto comunitario agli agricoltori che producono frutta a guscio, alle condizioni specificate nel presente capitolo.

La frutta a guscio comprende:

mandorle di cui ai codici NC 080211 e 080212,

nocciole di cui ai codici NC 080221 e 080222,

noci comuni di cui ai codici NC 080231 e 080232,

pistacchi di cui al codice NC 080250,

carrube di cui al codice NC 12121010.

2. Gli Stati membri possono differenziare l'aiuto in funzione dei prodotti o mediante l'aumento o la diminuzione delle superfici nazionali garantite (in seguito denominate SNG) stabilite dall'articolo 84, paragrafo 3. Tuttavia, in ciascuno Stato membro l'importo totale dell'aiuto concesso in un dato anno non può superare il massimale stabilito dall'articolo 84, paragrafo 1.

Art. 84 Superfici

1. Uno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG stabilito nel paragrafo 3 per l'importo medio di 120,75 EUR.

2. È fissata una superficie massima garantita, pari a 829229 ettari.

3. La superficie massima garantita di cui al paragrafo 2 è suddivisa nelle seguenti SNG:

Superfici nazionali garantite (SNG)

Belgio100 ha
Bulgaria11984 ha
Germania1500 ha
Grecia41100 ha
Spagna568200 ha
Francia17300 ha
Italia130100 ha
Cipro5100 ha
Lussemburgo100 ha
Ungheria2900 ha
Paesi Bassi100 ha
Austria100 ha
Polonia4200 ha
Portogallo41300 ha
Romania1645 ha
Slovenia300 ha
Slovacchia3100 ha
Regno Unito100 ha

4. Gli Stati membri possono suddividere la loro SNG in sottosuperfici secondo criteri oggettivi, in particolare a livello regionale o secondo la produzione.

Art. 85 Superamento delle sottosuperfici di base

Se uno Stato membro suddivide le sue SNG in sottosuperfici di base e una o più sottosuperfici di base vengono superate, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione per gli agricoltori nelle sottosuperfici di base in cui il limite sia stato superato. Tale riduzione è effettuata se nello Stato membro interessato le superfici situate in sottosuperfici di base che non hanno raggiunto i limiti sono state ridistribuite verso sottosuperfici di base in cui tali limiti sono stati superati.

Art. 86 Condizioni di ammissibilità

1. Il pagamento dell'aiuto comunitario è subordinato, in particolare, ad un'estensione minima degli appezzamenti e ad una densità minima di alberi.

2. Le superfici interessate da piani di miglioramento ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli32, diventano ammissibili all'aiuto in virtù del presente regime il 1o gennaio successivo all'anno in cui è giunto a scadenza il piano di miglioramento.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

4. Ove si applichi il paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere che il pagamento dell'aiuto di cui al paragrafo 1 viene versato a un'organizzazione di produttori per conto dei suoi membri. L'importo dell'aiuto ricevuto dall'organizzazione è versato ai suoi membri. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare una organizzazione di produttori a detrarre dall'aiuto comunitario un importo fino ad un massimo pari al 2 %, come compenso per i servizi forniti ai suoi membri.

Art. 87 Aiuto nazionale

1. Gli Stati membri possono concedere, in aggiunta all'aiuto comunitario, un aiuto nazionale fino ad un massimo di 120,75 EUR per ettaro l'anno.

2. L'aiuto nazionale può essere erogato soltanto per le superfici che beneficiano dell'aiuto comunitario.

3. Gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto nazionale all'appartenenza degli agricoltori ad un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma degli articoli 11 o 14 del regolamento (CE) n. 2200/96.

Capo 5. Aiuto per le colture energetiche

Art. 88 Aiuto

È concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche, utilizzate alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Si intendono per colture energetiche le colture destinate essenzialmente alla produzione dei seguenti prodotti energetici:

prodotti considerati biocarburanti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti33;

energia termica ed elettrica ricavata dalla biomassa.

Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano all'aiuto per le colture energetiche nella comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.

Art. 89 Superfici

1. È fissata una superficie massima garantita, pari a 2000000 ettari, per la quale può essere concesso l'aiuto.

2. Se la superficie per la quale è chiesto l'aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

Art. 90 Condizioni di ammissibilità

L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.

Le superfici che hanno formato oggetto di una domanda di ammissione al regime a favore delle colture energetiche non possono essere considerate ritirate dalla produzione ai fini del pertinente requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999 e agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2, 71 undecies e 107, paragrafo 1, del presente regolamento.

Art. 90 bis Aiuti nazionali

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture permanenti per le superfici che sono state oggetto di domanda per un aiuto a favore delle colture energetiche.

Art. 92 Revisione del regime a favore delle colture energetiche

Entro il 31 dicembre 2006, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del regime, corredata, se del caso, di proposte che tengano conto dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.