Sez. 1, Sentenza n. 13641 del 30/05/2013 (Rv. 626528 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE | Cooperativa edilizia - Rapporto sociale e rapporto di scambio - Distinzione - Scioglimento del rapporto sociale - Versamenti a titolo di prenotazione dell'alloggio - Restituzione - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Cod. Civ. art. 2529, Cod. Civ. art. 2533 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2535
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)