Sez. 6, Sentenza n. 34080 del 13/06/2013 Ud. (dep. 06/08/2013) Rv. 257416 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Violazione commessa nei confronti dei figli - Età minore - Presupposto comune delle incriminazioni previste dai commi primo e secondo dell'art. 570 cod. pen. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570, primo comma, cod. pen. che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai "discendenti di età minore" che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 12 sexies legge n. 898 del 1970).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)