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Sez. 7 - , Ordinanza n. 24276 del 08/02/2019 Cc. (dep. 31/05/2019) Rv. 276296 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Elemento psicologico - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276296-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

In tema di violazione dei sigilli, l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 349 cod. pen. è integrato dal dolo generico, per cui è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia realizzare la violazione dei sigilli apposti per legge o sulla base di un provvedimento dell'autorità competente, senza che sia necessario il fine specifico di recare un "vulnus" alla conservazione o all'identità della cosa sequestrata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha ritenuto che il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire, non essendo equipollente al positivo rilascio del medesimo permesso, non legittima l'inizio o la prosecuzione dei lavori su un immobile cui siano stati apposti i sigilli.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)